Danno punitivo
- Cos'è il danno punitivo
- Finalità del danno punitivo
- Danno punitivo in Italia: l'iniziale no della Cassazione
- La posizione della dottrina
- L'apertura al danno punitivo da parte delle Sezioni Unite
Cos'è il danno punitivo
Il danno punitivo è un istituto giuridico tipico dell'ordinamento statunitense (e più in generale, seppur in maniera più o meno radicata, dei paesi di Common Law), che prevede per il danneggiato un risarcimento ulteriore rispetto a quello strettamente necessario a ristorare il pregiudizio subito.
Esso spetta ogniqualvolta si dimostri che l'azione del danneggiante è stata posta in essere con dolo o colpa grave e, per tale ragione, coniuga in sé la funzione risarcitoria e quella punitiva tipica, generalmente, dell'ordinamento penale.
Finalità del danno punitivo
Il danno punitivo, quindi, aumenta il normale risarcimento al fine di punire più severamente l'autore di un illecito commesso (utilizzando i termini dell'ordinamento degli Stati Uniti) con malice o gross negligence, di fungere da deterrente rispetto al compimento di determinate azioni dannose e di premiare il danneggiato per aver contribuito a rafforzare l'ordine legale agendo per l'affermazione dei propri diritti.
È il giudice a valutare in quali casi spetta il danno punitivo ed eventualmente in quale ammontare.
Danno punitivo in Italia: l'iniziale no della Cassazione
Nei paesi di Civil Law, salvo rare eccezioni, il danno punitivo ha conosciuto molta meno fortuna rispetto a quanto avviene negli ordinamenti di Common Law.
Basti pensare che in Italia per lungo tempo la giurisprudenza lo ha ritenuto incompatibile con l'ordinamento giuridico interno, in quanto contrastante con l'ordine pubblico.
Ad esempio, con la sentenza numero 1183/2007 la Corte di cassazione aveva negato la delibazione di una sentenza straniera di condanna a un danno punitivo affermando che in Italia la punizione e la sanzione sono concetti estranei al risarcimento del danno. Quest'ultimo, infatti, tende a ripristinare la sfera patrimoniale del danneggiato eliminando le conseguenze del danno, mentre nei punitive damages manca qualsivoglia corrispondenza tra l'ammontare del risarcimento complessivo e il danno effettivamente subito.
Tale orientamento era stato confermato anche dalla pronuncia numero 1781/2012, con la quale i giudici di legittimità avevano ribadito che il risarcimento del danno deve essere commisurato al pregiudizio effettivamente subito dal titolare del diritto leso, così discostandosi da alcuni sporadici orientamenti giurisprudenziali che avevano mostrato delle prime aperture al riconoscimento del danno punitivo nel nostro ordinamento (v. Cass. n. 11353/2010 e Cass. n. 8730/2011).
La posizione della dottrina
La dottrina, tuttavia, si è da tempo manifestata più aperta rispetto all'accoglimento anche in Italia del danno punitivo, non condividendo l'assunto che la "responsabilità civile debba riparare e basta" e che le funzioni differenti rispetto a questa contrastino con l'ordine pubblico (vedi, sul punto, Vettori, Diritto privato e ordinamento comunitario, Giuffrè, Milano, 2009, 298). Anzi, come sottolineato da Ponzanelli in Danni punitivi: no grazie (nota a Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Foro it., 2007, I, 1460), nella legislazione speciale del nostro paese è ormai diffusa da tempo una tendenza che, con riferimento al risarcimento del danno, non si limita a considerare la posizione del danneggiato, ma guarda anche a quella del danneggiante con il fine di incidere sulla sua condotta futura in maniera incisiva.
A tal proposito, sono stati letti in un'ottica punitivo-sanzionatoria, ad esempio, l'articolo 12 della legge numero 47/1948 sulla stampa, l'articolo 4 del decreto legge numero 259/2006 (convertito in legge numero 281/2006) e gli articoli 96 e 709-ter del codice di procedura civile.
Da diverse parti, insomma, giungevano da tempo forti spinte nel senso di prendere in considerazione anche in Italia l'istituto dei danni punitivi, affiancandolo a quello dei danni compensativi.
L'apertura al danno punitivo da parte delle Sezioni Unite
Proprio tali spinte hanno alimentato posizioni più morbide anche nella giurisprudenza degli ultimi anni, che ha registrato nuove aperture nel senso dell'ammissibilità dei danni punitivi anche in Italia.
Ad esempio, con la sentenza numero 7613 del 15 aprile 2015 la Corte di cassazione, dopo aver ribadito che il fine primario dello strumento del risarcimento del danno è quello di riparare il pregiudizio subito dal danneggiato, ha sancito la possibilità di ricondurre allo stesso anche "fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (posto che la minaccia del futuro risarcimento scoraggia dal tenere una condotta illecita, anche se, secondo gli approdi dell'analisi economica del diritto, l'obiettivo di optimal deterrence è raggiunto solo se la misura del risarcimento superi il profitto sperato) e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante)".
Si rendeva quindi necessario un intervento chiarificatore, tanto che, con l'ordinanza interlocutoria numero 9978/2016 della prima sezione civile della Corte di cassazione, la questione dell'ammissibilità dei punitive damages in Italia è stata rimessa alle Sezioni Unite, che si sono definitivamente pronunciate su di essa con la nota sentenza numero 16601 del 5 luglio 2017 (Vedi: Punitive damages: la Cassazione apre al risarcimento del danno punitivo).
Con tale pronuncia, quindi, le porte del nostro ordinamento sono state ufficialmente spalancate ai danni punitivi, con la presa d'atto che anche nel sistema italiano la responsabilità civile non ha più il solo compito di ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato ma anche quella di sanzionare il responsabile del danno e, così, fungere da deterrente rispetto al compimento di azioni simili a quelle dallo stesso poste in essere.
Il "carattere monofunzionale della responsabilità civile" deve insomma ritenersi superato e l'istituto dei danni punitivi non deve più considerarsi "ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano".
Data: 28/08/2017 18:00:00Autore: Valeria Zeppilli