Fisco: i limiti all'espropriazione immobiliare
Avv. Giampaolo Morini - Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e' adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica ;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se e' stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto[1].
Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1 art. 76[2].
Eccezione alla pignorabilità, è rappresentata dall'art. 76 D.P.R. n. 602/73 - secondo cui, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della riscossione non da corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei .fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente
- disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.[3]
Il principio della Corte di giustizia europea
Non rileva, in senso contrario, il principio affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C- 34/13 del 10.09.2014, secondo cui "le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che consente il recupero di un credito, fondato su clausole contrattuali eventualmente abusive, attraverso la realizzazione stragiudiziale di una garanzia costituita sul bene immobile dato in garanzia dal consumatore, qualora tale normativa non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la salvaguardia dei diritti che tale direttiva conferisce al consumatore, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio".
Iscrizione ipoteca debiti tributari
In tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di ottomila euro a tal fine prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato D.P.R., il ruolo costituisce "titolo esecutivo" sulla base del quale il concessionario "può procedere ad esecuzione forzata", ovvero "può promuovere azioni cautelari conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore", purchè "sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso[4].
Per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest'ultima stabiliti dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 203 del 2005, conv. in L. n. 248 del 2005, e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila € "[5].
Ed invero, in materia di esecuzione esattoriale è normativamente previsto il ricorso all'espropriazione forzata immobiliare solo quando il credito sia superiore all'importo di € 8.000,00 (art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973). Tale limitazione deve riguardare, nonostante il silenzio legislativo al riguardo, necessariamente ed obbligatoriamente anche l'ipoteca, in quanto mezzo strumentale alla esecuzione forzata immobiliare, con la conseguenza che, se manca il diritto di procedere alla esecuzione forzata, in quanto i crediti iscritti a molo non raggiungono l'importo stabilito dall'art. 76 D.P.R. n. 602 del 1973, i beni immobili non possono essere vincolati[6].
Benché, ai sensi dell'art. 77, comma 1 bis , d.P.R. n. 602 del 1973, l'Agente della Riscossione abbia facoltà di iscrivere ipoteca legale sugli immobili del contribuente, tuttavia deve ritenersi illegittima l'espropriazione intrapresa sull'unico immobile del debitore, adibito ad uso abitativo ed ove lo stesso risieda anagraficamente[7].
Avv. Giampaolo Morini
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[1] Comma 1 art. 76 modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'articolo 3, comma 40, lettera b-bis), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), numero 1), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106, dall'articolo 3, comma 5, lettera c), numero 1), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 e da ultimo dall'articolo 52, comma 1, lettera g), del D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98.
[2]Comma 2 Comma modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-undecies), numero 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106
[3] Tribunale Castrovillari 30 maggio 2016
[4] Cassazione civile, sez. trib., 07/10/2015, n. 20055.
[5] Cass., Sez. Un.,22 febbraio 2010 n. 4077
[6] Tribunale Messina, sez. II, 16/04/2015, n. 921.
[7] Comm. trib. prov.le Reggio Emilia, sez. III, 10/03/2015, n. 73.
Data: 08/09/2017 12:00:00Autore: Giampaolo Morini