Violenza privata: elemento soggettivo, condotte e procedibilità del reato
di Raffaella Feola - Ai sensi dell'art. 610 c.p: "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339".
La disposizione in esame mira a reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, in modo da tutelare la libertà morale, fisica e di locomozione dei soggetti.
Il reato di violenza privata è un delitto che offende la libertà di autodeterminazione della persona offesa che, è costretta alla volontà dell'agente. Secondo la giurisprudenza, la condotta illecita può essere rivolta anche nei confronti di una pluralità di persone.
Il reato in questione è un reato comune, perché può essere compiuto da qualsiasi persona a prescindere dalle sue qualità o qualifiche è, inoltre, un delitto istantaneo, poiché non è necessario un effetto continuativo dell'azione (Cass. 4996/1988) e, infine, un reato complesso, perché come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 43219/2008, l'elemento costitutivo del reato deve essere una condotta che, presa in considerazione isolatamente, costituirebbe l'elemento materiale di un altro reato.
L'elemento soggettivo del reato di violenza privata
L'elemento soggettivo del reato di violenza privata è il dolo generico, infatti, il legislatore non guarda allo scopo della condotta, basta che si realizzi la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa per consumare il reato, così come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 4526/2010.
Le condotte ex art. 610 c.p.
Le condotte di cui all'art. 610 c.p. si concretizzano in una violenza o in una minaccia.
Non è penalmente rilevante la sola violenza "fisica", infatti, con la sentenza Maldera è stato stabilito che per violenza si può intendere sia quella diretta alla persona offesa, mediante estrinsecazione di energia fisica o utilizzo di strumenti, sia quella indiretta, ossia quella violenza che si riserva su parenti, amici o beni patrimoniali della persona offesa.
Per quanto attiene la minaccia, invece, essa fa riferimento al prospettarsi di un male ingiusto, sia diretto alla vittima che a rapporti o beni a cui essa è legata.
Sia la violenza che la minaccia devono essere in grado di limitare la capacità di autodeterminazione di un soggetto, nonché dirette a causare l'evento giuridicamente rilevante che è la costrizione a fare, tollerare o omettere qualcosa.
L'art. 610 c.p. rinvia all'art. 339 c.p. per individuare le circostanze aggravanti. Tali circostanze si delineano se la violenza o la minaccia è commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con uno scritto anonimo, in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete.
La procedibilità del reato
Il reato di violenza privata è procedibile d'ufficio e la competenza spetta al tribunale in composizione monocratica.
Il fermo non è consentito e l'arresto in flagranza è facoltativo.
Sono applicabili le misure cautelari personali.
La giurisprudenza recente della Cassazione sulla violenza privata
Breve analisi delle due recenti sentenze della Cassazione n. 17794/2017 e n. 32533/2017
- Commette violenza privata chi parcheggia nel posto riservato ai disabili
La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017, ha affrontato un interessante caso riguardante i parcheggi negli spazi riservati ai portatori di handicap.
Ci si è chiesto se la condotta in esame costituisse solo una violazione del codice della strada o anche un illecito penale.
Secondo la Corte di Cassazione il comportamento descritto integra gli estremi del reato di "violenza privata". Già la Corte d'appello aveva stabilito che l'imputato si era reso colpevole del reato di "violenza privata" in quanto era stato impedito ad una persona disabile di parcheggiare in un posto riservato.
L'imputato, però, si è rivolto in Cassazione reputando ingiusta la sentenza d'appello.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato, confermando così la decisione della Corte d'appello.
Di conseguenza, nel caso in esame, oltre alla violazione del codice della strada, si integra il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p.
- Commette violenza privata chi taglia la strada ad un'altra auto
Commette il reato di violenza privata anche l'automobilista che taglia la strada ad un'altra auto. La Cassazione (con sentenza n. 33253/2015I si è occupata della questione, precisando che la fattispecie ex art. 610 c.p. risulta integrata in una condotta simile, giacchè "risponde di violenza privata colui che nella circolazione stradale compie deliberati atti emulativi tali da interferire consistentemente nella condotta di guida di altro utente della strada, costringendolo a determinarsi in modo diverso dal proprio volere (cfr. Cass. n. 10834/1988; Cass. n. 13078/1989) (leggi anche: Cassazione: tagliare la strada a un'altra auto è reato).
Per approfondimenti, leggi nella sezione guide legali:
- Il reato di violenza privata
- Fac-simile di querela per violenza privata
Data: 12/09/2017 18:00:00Autore: Raffaella feola