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Separazione: come si può recuperare l'assegno di mantenimento?

Gli strumenti da attivare nei confronti del coniuge che si sottrae all'obbligo di mantenimento dei figli e dell'altro coniuge a seguito di separazione o divorzio


Il nostro legislatore offre una serie di strumenti da attivare nei confronti del coniuge che si sottrae all'obbligo di mantenimento dei figli e dell'altro coniuge a seguito di separazione o divorzio.

Perché si possa agire è necessario l'inadempimento dell'obbligato.

Il primo passo per ottenere il pagamento dell'assegno di mantenimento è l'invio di una diffida.

Si tratta di inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale si invita la parte inadempiente (coniuge-debitore) al pagamento. Nella lettera si può mettere in mora l'obbligato, ovvero assegnargli un termine entro cui dovrà provvedere al versamento delle somme dovute con l'avvertimento che, in caso contrario, si procederà nei suoi confronti nelle opportune sedi giudiziarie.

Se la diffida non sortisce alcun effetto occorre utilizzare gli strumenti offerti dal nostro Legislatore.

Quali sono gli strumenti esperibili in caso di mancato o ritardo nel pagamento dell'assegno di mantenimento?

1. Azione espropriativa

In caso di mancato o ritardo nel pagamento dell'assegno è possibile ricorrere all'azione espropriativa.

La sentenza di divorzio, il decreto di omologazione, oppure la sentenza di separazione rappresentano un titolo esecutivo.

Che significa?

Significa che l'avente diritto a percepire l'assegno di mantenimento può mettere in esecuzione il provvedimento del Giudice.

Vediamo l'iter da seguire per l'azione espropriativa.

Occorrerà predisporre un atto di precetto, cioè l'intimazione rivolta all'obbligato (coniuge- debitore) al rispetto dell'obbligo entro un termine di giorni 10. Se ciò non si verifica si procederà all'esecuzione forzata sui beni del coniuge-debitore.

In che modo?

- O procedendo al pignoramento dei beni mobili o immobili (locali, abitazioni, terreni);

- o procedendo al pignoramento presso terzi (stipendio, canoni di locazione…)

2. Sequestro

Un altro strumento volto a recuperare l'assegno di mantenimento è il sequestro.

Chi ha diritto all'assegno di mantenimento può chiedere che venga disposto il sequestro di beni di proprietà del coniuge – debitore.

E' sufficiente che l'avente diritto dell'assegno fornisca al Giudice degli indizi di varia natura dai quali si possa trarre con convinzione che il coniuge-debitore non voglia adempiere.

Il sequestro è un provvedimento che può essere emesso:

- dal Presidente del Tribunale;

- dal Giudice dinanzi al quale si svolge la causa di divorzio nel caso in cui sia stato stabilito un assegno in via provvisoria;

- e dal collegio in sede di decisione.

3. Ordine di pagamento

La legge n. 219/2012 stabilisce all'art. 3 comma 2 "[…] il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti […]. I provvedimenti costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale […]"

Tale strumento può essere attivato mediante istanza nel corso del procedimento, oppure con ricorso separato, o, ancora, concluso il giudizio di merito, utilizzando il rito della camera di consiglio.

4. Ipoteca

Un'altra azione volta ad ottenere il versamento dell'assegno di mantenimento è l'ipoteca.

Si ricorre a tale azione quando sussiste il pericolo concreto che il coniuge obbligato non adempia all'obbligo di versare l'assegno di divorzio. In questa ipotesi il coniuge - creditore può chiedere l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale sui beni dell'obbligato.

Sotto il profilo penale tale inadempimento configura la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 c.p. " Violazione degli obblighi di assistenza familiare". Tale norma sanziona chiunque "si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge" con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 fino a 1.032, stabilendo l'applicabilità congiunta di dette pene a chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato ".

Perché il reato de quo possa dirsi configurato è necessario che l'omissione sia tale da privare materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza, causando una condizione di disagio da mettere in difficoltà gli aventi diritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

E' possibile la revisione dell'assegno di mantenimento?

La risposta è positiva. Infatti, in caso di impossibilità o di grave difficoltà a far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento, la legge conferisce al coniuge obbligato la possibilità di chiedere la modifica e/o la revisione del "quantum".

Data: 12/09/2017 18:20:00
Autore: Luisa Camboni