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L'estinzione della società non impedisce la riscossione dei tributi

Dal 2014 le società si intendono estinte, ai fini fiscali, dopo 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal R.I.


Avv. Nicola Fiorillo - L'articolo 28 del D.lgs. n. 175/2014, cd. decreto sulle Semplificazioni, attua una vistosa deroga al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui una società è da ritenersi estinta in seguito alla cancellazione dal Registro delle imprese. Ed invero, l'articolo in parola stabilisce espressamente che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Riscossione tributi: quando può considerarsi estinta una società

Molteplici sono le problematiche sviluppatesi in seguito all'entrata in vigore della norma sopra richiamata, problematiche sulle quali non ha mancato di offrire il proprio contributo, sin dal primo momento, l'Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha anzitutto precisato che l'eventuale avviso di accertamento è da emettersi nei confronti della società cancellatasi ed altresì da notificarsi presso la sede dell'ultimo domicilio fiscale.

Altro problema, sicuramente di maggior rilievo, attiene la possibile efficacia retroattiva della norma, entrata in vigore, lo si ricorda, il 13 dicembre 2014.

A tal riguardo l'Agenzia ha sostenuto in maniera ferma come vada attribuita alla norma efficacia retroattiva e ,pertanto, la stessa risulterebbe applicabile anche alle società cancellatesi dal Registro delle imprese in data anteriore al 13 dicembre 2014, pur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

Tuttavia, ad una prima analisi della norma, la Suprema Corte di Cassazione , con sentenza n. 6743/2015, ha ritenuto correttamente di dover smentire quanto in precedenza affermato dall'Agenzia delle Entrate, precisando che l'art. 28 del D.lgs. n. 175/2014 è norma che non ha natura interpretativa e che pertanto mai può portare con se un'efficacia retroattiva, in ossequio al disposto dell'articolo 11 delle Preleggi e, in particolare, dell'art. 3. del cd. Statuto dei consumatori, L. n. 212/2000.

Seguendo tale orientamento, allora, un eventuale avviso di accertamento notificato ad una società estinta perché cancellatasi dal Registro delle imprese anteriormente al 13 dicembre 2014, è da considerarsi nullo in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente.

Resta inteso però che i soci rispondono dei rapporti obbligatori ancora pendenti nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, con il proprio patrimonio, a seconda del regime di responsabilità per le obbligazioni sociali proprio della società estinta. In tal caso appare evidente che è a questi ultimi che andrà notificato un eventuale avviso di accertamento, in virtù del peculiare fenomeno successorio che si verifica al momento dell'estinzione della società.

Avv. Nicola Fiorillo

info: avvnicolafiorillo@outlook.it

Data: 15/09/2017 15:00:00
Autore: Nicola Fiorillo