Centrale rischi: i presupposti per la segnalazione
Avv. Giampaolo Morini - La segnalazione a sofferenza di un cliente può essere fatta dalle banche solo al ricorrere di specifici presupposti, che sono stati ricordati anche dall'ordinanza del tribunale di Firenze dell'11 agosto 2017 qui sotto allegata.
- Valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente
- Profili processuali: onere della prova
- L'insolvenza non è insolvenza fallimentare
Valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente
Innanzitutto, occorre procedere a una corretta e compiuta valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. A tal fine, può rendersi necessaria la sua consultazione per ottenere tutti gli opportuni chiarimenti sulla sua esposizione debitoria.
Profili processuali: onere della prova
Laddove dovesse insorgere contestazione in giudizio, la banca segnalante non può affermare genericamente di aver effettuato l'istruttoria, ma deve corroborare il sospetto ragionevole ed oggettivo che il credito non poteva essere soddisfatto in tempi congrui per la presenza degli elementi sintomatici della difficoltà economico-finanziaria del cliente.
In definitiva, la banca segnalante dovrà consentire al soggetto segnalato di conoscere gli elementi che hanno portato alla conclusione che il soggetto debitore (o presunto tale) si trovasse in uno stato di insolvenza tale da giustificare la segnalazione a sofferenza
L'insolvenza non è insolvenza fallimentare
L'ordinanza del Tribunale di Firenze citata in incipit rileva anche per aver ricordato il consolidato orientamento della Corte di cassazione, in base al quale l'insolvenza non si identifica nell'insolvenza fallimentare e "la segnalazione di una posizione in sofferenza deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza".
Avv. Giampaolo Morini
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Data: 14/09/2017 15:40:00Autore: Giampaolo Morini