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Treno "molesto": sì al risarcimento del danno

Rumori e crepe negli immobili possono essere risarciti dalle compagnie ferroviarie


Avv. Lorenzo Sozio - Non sono poche le abitazioni che sorgono in adiacenza alle linee ferroviarie o in prossimità di stazioni, come non sono pochi i cittadini che lamentano danni gli immobili dovuti alle vibrazioni legate alla veloce percorrenza dei treni nei centri abitati, così come il rumore assordante della velocità che durante la notte sveglia dal sonno. Ma è possibile tutelarsi contro i rumori o le vibrazioni moleste provenienti dall'attività di movimentazione ferroviaria e chiedere il risarcimento danni.

Rumori convogli ferroviari: il superamento della normale soglia di tollerabilità

La Corte di Cassazione III sez. Civile con sentenza 20198/2016 ha snodato la vexata questio relativa al diritto di risarcimento danni e segnatamente quello alla salute dei proprietari di immobili confinanti con le aree ferroviarie.
I rumori e le vibrazioni provocate dai convogli ferroviari, dovute allo scorrimento delle ruote sui binari, qualora oltrepassino la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 del codice civile sono da considerare immissioni intollerabili e nocive che arrecano sofferenza ai patiendi.


Il criterio del c.d. differenziale

Il diritto al risarcimento del danno deve essere ancorato al criterio del cd. differenziale, per cui sarà compito del giudice accertare di volta in volta ed in concreto il superamento della normale tollerabilità delle immissioni e valutare la misura del ristoro.
La Corte di Cassazione, con questa importante sentenza ha affermato, che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela amministrativa e tutela civilistica mantiene la sua attualità, anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 6-ter della legge n. 13 del 2009, al quale non può attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 cod. civ., dovendosi invece ritenere prevalente alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze di produzione.
Di guisa tutti coloro che lamentano una sofferenza ricollegabile al disturbo arrecato dai rumori e dalle vibrazioni dovute allo scorrimento dei vagoni ferroviari sui binari hanno diritto a vedersi risarcito il diritto alla salute e a liquidarsi il danno esistenziale inteso quale pretium doloris a titolo di ristoro per l'enorme sofferenza patita e patienda, oltre al danno patrimoniale per l'eventuale deprezzamento del proprio immobile o a quello legato alle lesioni o crepe dovute alle forti vibrazioni che vengono trasmesse.
Avv. Lorenzo Sozio
Studio Legale Ius40
www.ius40.it
Data: 15/09/2017 17:30:00
Autore: Lorenzo Sozio