Codice antimafia: sequestro e confisca di prevenzione
Prevenire è meglio che curare?
di Giovanni Tringali - Rispetto al "reato" un sistema giuridico può essere impostato oltre che sulla repressione dei comportamenti illeciti anche sulla loro prevenzione. Le misure di prevenzione rappresentano una particolarità dell'ordinamento italiano. La minaccia e l'inflizione di una pena, come è facile intuire, svolgono esse stesse una "funzione preventiva" rispetto alla commissione di futuri reati. Mentre la punizione è necessariamente legata all'accertamento della colpevolezza sulla base di un quadro probatorio che va dimostrato in dibattimento, la prevenzione opera a prescindere.
La minaccia e l'esecuzione del sequestro e della confisca dei proventi del reato certamente attuano una certa dissuasione nei confronti del potenziale reo ed hanno, quindi, una funzione preventiva.
Le tipologie di confisca
Esistono, nel nostro ordinamento, vari tipi di confisca, ciascuna delle quali con le proprie caratteristiche. Una di queste è la confisca prevista dall'art. 24 del D.lgs. 159/2011 che è, dal punto di vista formale, una "misura di prevenzione patrimoniale": essa si pone in ambito extrapenale e non necessita il puntuale accertamento di un reato né di una condanna.
Il dibattito sulla prevenzione sulla natura della confisca
Vivace dibattito è scaturito in dottrina e in giurisprudenza circa la natura di tale strumento (preventiva, 2 sanzionatoria o tertium genus) e di conseguenza circa la sua compatibilità ai principi costituzionali e convenzionali in materia penale (da alcuni definita addirittura "pena del sospetto").
Prevenire i reati tramite misure patrimoniali che aggrediscono il patrimonio accumulato illecitamente è nella logica di uno Stato che cerca di garantire la pacifica convivenza civile: in tale contesto taluni hanno coniato lo slogan il "crimine non paga" per fare riferimento ad una funzione general-preventiva delle misure patrimoniali. Tuttavia, si tratta di una affermazione che non trova dignità costituzionale, difatti, il delitto è seguito da una pena.
Il disegno di legge di riforma del codice antimafia
Segnaliamo che il disegno di legge n. 2134 di riforma del Codice Antimafia approvato in data 06/07/2017 dal Senato della Repubblica estende ancora di più l'ambito di applicazione delle misure patrimoniali di "prevenzione". Ma cosa si è disposti a sacrificare, in termini di garanzie costituzionali, per raggiungere l'obiettivo di prevenire il crimine? La questione relativa alla vera ratio delle misure in questione (e della loro legalità formale), è oggetto di discussioni non ancora del tutto risolte da parte della dottrina e della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.
Data: 24/09/2017 16:00:00Autore: Giovanni Tringali