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Avvocati: i termini di decadenza dei contributi alla Cassa Forense

L'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra la Cassa Forense


Avv. Giampaolo Morini - L'art. 25 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, rubricato "termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali", stabilisce che i contributi "dovuti agli enti pubblici previdenziali" sono iscritti, a pena di decadenza: entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento per i contributi non versati; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente. Per quanto riguarda i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Termini di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/99: non si applicano a Cassa Forense

Dalla lettura dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99, la norma, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la Cassa Forense, trasformata in fondazione, è un ente di diritto privato.

Secondo la giurisprudenza di merito la norma non è applicabile alla Cassa Forense. Il Tribunale di Milano, tra gli altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 2345, ha affermato che l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non rientra CNF (la Cassa Forense, n.d.r.) che è invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova 25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013).

La natura di ente privato di Cassa Forense

Secondo il Tribunale, la natura di ente di diritto privato della Cassa Forense non può essere messa in dubbio, e allo stesso tempo, è innegabile la natura pubblica dell'attività svolta dall'ente.

L'art. 25 in questione individua i destinatari della specifica disciplina negli "enti pubblici previdenziali", e non si può prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell'ente; la tipologia di personalità giuridica attribuita dall'ordinamento assume rilevanza marginale, dovendosi dare maggior risalto alla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente[1].

La Cassa Forense, è stata privatizzata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed il legislatore è, inoltre, intervenuto con la riforma della riscossione tramite i ruoli esattoriali, nel 1999 con l'evidente volontà, usando nella rubrica degli articoli i termini "enti pubblici previdenziali", di equiparare la cassa forense, nella sostanza, ad un ente pubblico, ovviamente quanto alla sua funzione.

I termini per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti contributivi, alla luce dell'art. 12 del regolamento delle sanzioni della Cassa Forense, la riscossione a ruolo dei contributi non versati, oltre interessi e sanzioni, devono avvenire previo accertamento da parte dell'Ente; la Cassa rispetta, dunque, i termini previsti dall'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999, pur non essendovi tenuta poiché di fatto, iscrive a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'accertamento definitivo e, per l'effetto, il termine previsto dall'art. 25 del D.lgs. 46/1999 risulta in tal modo rispettato.

La Corte di Cassazione ha affermato: nulla impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo[2]. Ovviamente, laddove si ritenga che la decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 rivesta natura esclusivamente procedimentale, essa non inciderà sul merito della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.

Il profilo processuale

Sotto il profilo processuale, occorrerà verificare il tipo di difesa che la parte ricorrente intenderà impostare. Se la parte ricorrente si limiterà ad eccepire la decadenza senza alcuna censura sul merito della pretesa, non residuerà alternativa al giudice, in difetto di una specifica domanda riconvenzionale da parte dell'ente previdenziale convenuto, se non quella di dichiarare l'inefficacia della cartella e dell'iscrizione a ruolo.

Qualora, invece, la parte ricorrente domandi anche l'accertamento dell'insussistenza del credito dell'ente previdenziale, il giudice, pur rilevando l'inefficacia della cartella o dell'avviso, potrà sindacare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.

Quanto alla decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, è intervenuto di recente il legislatore con il d.l. n. 78/10, prevedendo, con l'art. 38 del suddetto decreto che "le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore".

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7

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giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] Corte di Appello di Catanzaro n. 210/2013; Trib. Roma, n. 4011/2015; Trib. Milano, n. 3054/2015; Trib. Nola, n. 2617/2015, Trib. di Napoli, n. 5484/2015, n. 6857/2014; Trib. di Termini Imerese del 14.04.2014

[2] Cass 14149/12

Data: 23/09/2017 19:00:00
Autore: Giampaolo Morini