Bullismo
- Cos'è il bullismo
- Soggetti coinvolti: il bullo e la vittima
- Quali sono le tutele normative contro il bullismo?
- Tutele penali contro il bullismo
- Tutele civili contro il bullismo
- Combattere il fenomeno sociale del bullismo
- Bullismo a scuola
Cos'è il bullismo
Il bullismo si sostanzia in comportamenti aggressivi consistenti in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte – bullo – nei confronti del soggetto debole – vittima – in modo intenzionale e ripetuto nel tempo, al fine di isolarlo e recargli disagio.
Tale fenomeno scaturisce dalla scarsa tolleranza per la diversità, da intendersi come appartenenza etnica, scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale e altro ancora. Il bullismo, che riguarda il mondo giovanile, si realizza negli ambienti tipici e deputati al ritrovo dei bambini e degli adolescenti, come la scuola, le palestre, i luoghi in cui si pratica attività sportiva, i parchi gioco, ecc.
La giovane età della vittima e del carnefice e l'ambiente in cui si manifesta la condotta bullizzante sono infatti elementi caratterizzanti, che distinguono il bullismo, ad esempio, dal mobbing, che si realizza sul posto di lavoro.
Caratteristiche del bullismo
- disparità di forza fisica e di potere tra bullo e bullizzato, tanto che la vittima non riesce a impedire o comunque a non subire le aggressioni;
- intenzionalità della condotta bullizzante. Il bullo agisce infatti con l'intenzione di umiliare, offendere, isolare e danneggiare la vittima;
- ripetitività della condotta, in quanto non si tratta di episodi singoli e isolati, le condotte sono infatti commesse in modo reiterato nel tempo;
- isolamento ed emarginazione della vittima che sono poi gli obiettivi del bullo, condizione che impedisce alla vittima di chiedere aiuto e di raccontare quanto gli accade, anche a causa dell'indebolimento psicologico che si verifica a causa delle continue umiliazioni.
Come si manifesta il bullismo
Dal punto di vista delle modalità in cui si può manifestare la condotta bullizzante e della ratio che spinge il soggetto agente a bullizzare la vittima si possono avere le seguenti tipologie di bullismo:
Bullismo fisico
Il bullismo fisico è la forma più visibile che si manifesta tra i maschi già nella scuola primaria. I suoi "segni" possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli insegnanti. In questo caso un intervento tempestivo può limitare i danni alla vittima. Tale forma di bullismo può essere suddivisa in tre sottocategorie:- atti di aggressione consistenti, per esempio, in calci, pugni, schiaffi…;
- danneggiamento della proprietà altrui: si pensi ad esempio al distruggere lo zaino del compagno, bruciare i suoi libri, ecc.
- furto o rapina: per esempio il bullo blocca la vittima e gli sottrae il denaro per la merenda.
Bullismo verbale
Il bullismo verbale consiste nell'uso di minacce, provocazioni e insulti con l'obiettivo di umiliare la vittima. Questa forma di bullismo si manifesta maggiormente nella scuola media in quanto richiede l'uso di mezzi verbali più avanzati.
Bullismo discriminatorio
Il bullismo discriminatorio è quello che si fonda sulla non accettazione della diversità altrui. Diversità che può riguardare la fede religiosa, la razza, la provenienza sociale, l'orientamento sessuale, ecc...
Bullismo relazionale (femminile)
Il bullismo femminile è quello che, più correttamente, andrebbe denominato bullismo relazionale. Il suo fine è quello di allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei mediante l'uso di modalità diffamatorie con l'obiettivo di distruggere i rapporti amicali.
Il bullismo sessuale
In questo caso le condotte aggressive riguardano la sferra sessuale della vittima e possono estrinsecarsi con aggressioni verbali volgari fino a sfociare in vere e proprio moleste.
Cyberbullismo
Il cyberbullismo, infine, è l'attacco ripetuto nei confronti della vittima, realizzato attraverso strumenti tecnologici, primi tra tutti i social network, ove i soggetti più deboli vengono presi di mira virtualmente e colpiti pubblicamente.
Per approfondimenti vai alla guida Il Cyberbullismo
Soggetti coinvolti: il bullo e la vittima
I protagonisti principali del fenomeno del bullismo sono due:
- il bullo, che è il soggetto forte, che commette le violenze e tutti gli atti tipici del fenomeno in analisi;
- la vittima, che è il soggetto debole, che subisce i comportamenti del bullo senza riuscire a difendersi.
Attorno a queste due figure si muovono spesso altri soggetti:
- l'esterno, colui che rimane indifferente agli avvenimenti sino al punto di ignorare quanto lo circonda;
- il difensore, colui che difende la vittima al fine di far cessare i comportamenti aggressivi;
- il sostenitore, colui che incoraggia il bullo e mortifica la vittima oppure colui che assiste passivamente alla scena;
- l'aiutante o assistente, è colui che blocca la vittima fisicamente ponendola a disposizione del bullo.
Quali sono le tutele normative contro il bullismo?
Un importante testo di legge che si affianca al primo provvedimento specifico sul tema, ovverosia la legge 71/2017 sul cyberbullismo.
Va comunque detto che, pur in assenza ad oggi di una legge specifica sul bullismo, le modalità con cui tale fenomeno si sviluppa interessano diversi rami del diritto:
- diritto penale: perché, come vedremo, gli episodi possono integrare fattispecie di reato;
- diritto civile: perché il bullo può danneggiare cose o persone ed essere tenuto al risarcimento;
- diritto minorile.
Tutele penali contro il bullismo
Reati contro la persona
Il bullismo, in particolare, può estrinsecarsi in uno dei seguenti reati contro la persona:
- istigazione al suicidio (art. 580 c.p.);
- percosse (art. 581 c.p.);
- lesioni (art. 582 c.p.);
- rissa (art. 588 c.p.);
- diffamazione (art. 595 c.p.);
- violenza sessuale (art. 609 bis c.p.);
- minaccia (art. 612 c.p.);
- stalking (art. 612 bis c.p.);
- interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.);
Reati contro il patrimonio
Dal bullismo, poi, può derivare anche il compimento di reati contro il patrimonio, ovverosia:
- furto (art. 624 c.p.);
- rapina (art. 628 c.p.)
- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento (art. 635 c.p.);
Altre ipotesi di reato
Infine, ulteriori fattispecie di reato che possono essere integrate dal compimento di atti di bullismo sono:
- sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- molestia e disturbo alle persone (art. 660 c.p).
Imputabilità del minore e scopo rieducativo del percorso
Tutele civili contro il bullismo
Combattere il fenomeno sociale del bullismo
Ricordiamo che la scuola, avendo come obiettivo fondamentale quello dello sviluppo della personalità dei giovani, deve insegnare e far capire che, per una civile convivenza nel pieno rispetto della libertà di ciascuno all'interno di una società, occorre rispettare delle regole e che l'inosservanza delle regole determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Insegnamenti che naturalmente devono essere condivisi e portati avanti anche in ambito famigliare.
La lotta al bullismo, quindi, va condotta mediante un'adeguata opera di formazione e sensibilizzazione rivolta agli insegnanti e alle famiglie, affinché gli stessi si facciano effettivi promotori di una sana e civile convivenza tra i ragazzi, insegnando ad accettare le debolezze degli altri e, soprattutto, le diversità, che vanno valorizzate e non temute.
Bullismo a scuola
Spesso la scuola trascura di portare o, meglio, denunciare all'autorità di polizia o giudiziaria gli episodi di bullismo che si verificano e che sono perseguibili d'ufficio.
Perché la scuola non si attiva?
La risposta è molto semplice: la scuola tende a considerare il fenomeno del bullismo totalmente estraneo al diritto, facendolo rientrare nella funzione educativa che incombe sul personale scolastico.
Qual è il ruolo degli insegnanti nella prevenzione del bullismo?
Proprio nella scuola, dunque, che dovrebbe rappresentare dopo la famiglia uno spazio protetto, di formazione e crescita, di relazioni sociali e apprendimento, il fenomeno è sempre più diffuso. Non solo tra i ragazzi più grandi, ma anche nella scuola primaria.
Spesso il personale scolastico ha difficoltà a riconoscere gli atti di bullismo che si verificano all'interno delle classi, perché il fenomeno si verifica "silenziosamente" e in maniera così subdola che risulta difficile accorgersi di quanto stia accadendo. E a fatti accaduti spesso gli insegnanti si giustificano in questo modo: "Non ci siamo accorti di nulla! Nessun segnale è pervenuto alla nostra attenzione! Era tutto "normale!".
Mentre i bulli giustificano le loro condotte dicendo che si trattava di uno scherzo, di un gioco…
Ma si chiede al lettore studente, genitore, insegnante: è uno scherzo deridere, picchiare, sentirsi forti con una persona più debole? No, in questo modo si offende solamente la dignità della persona.
Per cui, proprio la scuola, insieme alla famiglia, è chiamata a svolgere un ruolo importante, attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione, incoraggiando gli studenti a denunciare gli episodi di bullismo e garantendo un pronto intervento di fronte al fenomeno.
Per approfondimenti in materia leggi anche:
- Bullismo: le tutele legali in Italia
- Cyberbullismo è legge: cartellino giallo a chi offende online
Data: 17/02/2022 06:00:00
Autore: Luisa Camboni