Le funzioni dell'ispettore di polizia
Avv. Daniele Paolanti - Operiamo preliminarmente una distinzione, ovvero quella tra ispettore, vice ispettore ed ispettore capo. L'ispettore è la seconda qualifica, gerarchicamente superiore al vice ispettore ma comunque sottoposto alla Polizia di Stato. Esaminiamoli nell'ordine gerarchico nei paragrafi seguenti.
Il vice ispettore di polizia
Il vice ispettore è sottoposto all'ispettore ma comunque gerarchicamente sovraordinato al sovrintendente capo, è agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
L'ispettore di polizia
Anch'egli agente di Polizia Giudiziaria è superiore al vice ispettore ma sottoposto all'ispettore capo. Prima del 1995 era sottoposto anche all'ispettore principale della Polizia di Stato (figura ormai abolita).
Profili normativi
La legge alla quale dobbiamo necessariamente fare riferimento è la L. 121/1981. Esamineremo ora nel dettaglio due norme, ovvero gli articoli 36 e 37. L'art. 36 prevede che "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312 […]" mentre l'art. 37 così dispone: "l ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo. La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori è costituita da 7.000 unità, così distribuite per ogni singola qualifica: vice ispettore: unità 2.500; ispettore: unità 2.000 ispettore principale: unità 1.500; ispettore capo: unità 1.000. La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sarà, rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unità". L'art. 53 di detta legge dispone che gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia mentre, nel periodo successivo, possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
Funzioni e compiti
L'ispettore di polizia svolge principalmente attività investigativa. Inoltre, in qualità di funzionario della Polizia di Stato, gli sono attribuite specifiche funzioni di sicurezza pubblica e compiti di polizia giudiziaria. Inoltre all'ispettore possono essere affidati la direzione, l'indirizzo e il coordinamento di unità operative nonché la responsabilità circa tutte quelle direttive o istruzioni che vengono impartite nello svolgimento della sua attività.
La giurisprudenza più significativa avente ad oggetto la qualifica di ispettore di polizia
Si riporta di seguito la massima di un celebre precedente reso dal Consiglio di Stato il quale pare abbia ammesso che "In tema di schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, quanto ai titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, deve evidenziarsi che l'art. 1, comma 5, lett. d) mantiene il solo indirizzo giuridico e sopprime il diploma di laurea ad indirizzo economico, quale titolo di studio valido per la partecipazione al concorso pubblico per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, senza che l'Amministrazione abbia proceduto ad esplicitare le ragioni di tale scelta. Allo stesso modo, le norme transitorie di cui all'art. 2 del Capo I, hanno introdotto una deroga al possesso del titolo di studio solamente per quanto la promozione ad ispettore superiore, stabilendo che il possesso della laurea non è richiesto fino al 2026, senza specificare le ragioni di tale scelta. Pertanto, allo stato non risulta possibile valutare compiutamente l'intrinseca logicità delle disposizioni de qua, conseguentemente si invita ad esplicitare con maggiore chiarezza, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, le motivazioni sottese a tali decisioni prima dell'approvazione definitiva del provvedimento" (Consiglio di Stato comm. spec., 21/04/2017, n. 915).
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Data: 08/10/2017 16:00:00Autore: Daniele Paolanti