Agente provocatore
- Chi è l'agente provocatore
- Agente provocatore: la disciplina
- La "non punibilità" dell'agente provocatore
- Infiltrato e falsus emptor
- La giurisprudenza sull'agente provocatore
Chi è l'agente provocatore
Con l'espressione agente provocatore si intende l'attività condotta da parte di colui il quale, sotto copertura, abbia la premura di condurre una persona o un gruppo a compiere una condotta criminosa.
False flag
Talvolta per definire l'agente provocatore si usa finanche un'espressione anglofona, ovvero false flag, con la quale si intende il comportamento di coloro i quali in determinati contesti, come quello militare (si noti l'espressione falsa bandiera) si prodigano in attività di spionaggio o di intelligence.
L'attività de qua può essere dunque condotta da alcuni agenti con lo scopo precipuo di incoraggiare altri a commettere un reato, cercando di stimolarlo in tal senso.
Agente provocatore: la disciplina
La necessità di unificare la normativa ha condotto all'approvazione della Legge 16 marzo 2006, n. 146, così come modificata dall'art. 8 l. 13 agosto 2010, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".
La "non punibilità" dell'agente provocatore
Sulla "non punibilità" dell'agente provocatore si esprime l'art. 9 comma 1 della suddetta normativa.
Si riporta, all'uopo, l'esimente contenuta nello stesso:
"Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a). Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività".
Infiltrato e falsus emptor
Si è parlato del false flag, ma esistono altre figure simili all'agente provocatore cui occorre fare cenno. Si tratta dell'infiltrato e del falsus emptor.
L'infiltrato è colui il quale, al fine di scoprire la natura dell'organizzazione criminale in cui si insinua, si inserisce nella medesima e cerca di comprenderne e poi segnalarne la struttura associativa.
Il falsus emptor è invece colui il quale cerca di concludere contratti illeciti (come ad esempio relativamente a sostanze stupefacenti).
La giurisprudenza sull'agente provocatore
Si riporta di seguito l'estratto di un precedente giurisprudenziale teso ad ammettere, in tema di agente provocatore, che "la condotta del c.d. "agente provocatore" - cioè di colui che provoca altri a commettere un reato, con la peculiarità che egli ha interesse non già alla commissione del reato per trarne i relativi illeciti vantaggi, bensì alla scoperta e alla punizione del soggetto provocato - è scriminata dall'adempimento del dovere soltanto allorquando non si inserisca con rilevanza causale nell'iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui" (cfr. Cass. n. 10695/2008; n. 14677/2002; n. 11634/2000; n. 2890/1988; n. 10849/1975; n. 311/1969).
Al di fuori di questa ipotesi, invero, "non può farsi discendere dall'obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia, previsto in via generale dall'art. 55 c.p.p., l'esclusione della responsabilità dell'agente provocatore, poichè è adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori" (Cass. pen., n. 47056/2016).
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Data: 30/12/2020 18:30:00Autore: Daniele Paolanti