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Polizia di Stato: il rilascio del porto d'armi

Modalità per la richiesta ed il rilascio del porto d'armi


Avv. Daniele Paolanti - La licenza per il porto d'armi è una speciale autorizzazione che lo Stato, per mezzo degli enti competenti, rilascia ai privati che ne facciano richiesta al fine di detenere un'arma. È indispensabile essere in possesso di detta licenza se non si vuole commettere il reato di possesso abusivo di armi che così trova disciplina nel codice penale (art. 699 c.p.): "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate". La norma mira a sanzionare, quindi, coloro i quali siano in possesso di un'arma senza averne l'autorizzazione consistente, appunto, nel porto d'armi.

Differenza tra licenza di detenzione e licenza di porto armi

La differenza è sostanziale: la licenza di detenzione legittima il possesso di un'arma (previo il doveroso accertamento della sussistenza dei requisiti ex lege previsti, ovvero necessità di autodifesa e assenza di condanne penali) mentre il porto consente di poterle trasportare al di fuori della propria abitazione.

Il rilascio del porto d'armi

Il rilascio del porto d'armi cambia a seconda di quale tipo di arma si intenda richiedere. Se si tratta di armi lunghe è competente la Questura, mentre se si tratta di armi corte la competenza è della prefettura.

A tal riguardo si riporta il disposto dell'art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 il quale così prevede: "Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione , la raccolta, la detenzione e la vendita , senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00".

Giova rammentare che colui al quale la licenza è rilasciata deve avere premura di non consentirne l'impiego a minori o incapaci, i quali potrebbero esporsi a considerevoli pericoli.

La giurisprudenza sul porto d'armi

A tal specifico riguardo si riporta l'assunto di derivazione giurisprudenziale teso ad ammettere che "a giurisprudenza dei giudici d'appello è costante nell'affermare, nel nostro ordinamento, il divieto per i cittadini di portare le armi, sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4 comma 1 della L. 110/75, per cui la licenza costituisce eccezione a una preclusione di carattere generale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III - 14/2/2017 n. 647; sez. III - 26/10/2016 n. 4495): l'assenza di posizioni di diritto soggettivo in materia giustifica l'ampiezza del potere discrezionale dell'amministrazione, il quale "non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso" (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II - 8/4/2016 n. 434). Inoltre, l'art. 43 del TULPS consente alla competente autorità - in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi - di valutare non solo se vi sia una capacità di abuso, ma anche (in alternativa) l'assenza di una buona condotta per la commissione di fatti, pure estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia" (T.A.R. Brescia, (Lombardia), n. 569/2017).

Data: 01/10/2017 12:00:00
Autore: Daniele Paolanti