Il fenomeno corruttivo
di Raffaella Feola - Dare una definizione di corruzione è cosa abbastanza complessa.
Si tratta di un fenomeno sociale che, dilagando, ha negli anni costretto il legislatore ad aggiornare sia le norme a carattere preventivo che quelle a carattere punitivo, al fine di meglio adattarle ad un'ottica sovranazionale. Del resto è facilmente deducibile che quanto accade in Italia può avere conseguenze rilevanti anche negli Stati membri dell'Unione Europea e viceversa (si pensi ad esempio al fenomeno dei c.d. "appalti sopra soglia", il cui rilievo sovranazionale li pone al centro della legislazione europea).
La legge 190/2012
La rilevanza del fenomeno corruttivo è testimoniata dai molteplici interventi normativi che si sono susseguiti a livello nazionale, internazionale e comunitario con il fine di arginarlo e combatterlo.
In Italia, la normativa di riferimento è oggi rappresentata dalla legge numero 190/2012, che si occupa in lungo e in largo, con previsioni di diversa natura, della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Tale legge è anche intervenuta a modificare diverse norme del codice penale che sanzionano i comportamenti corruttivi, inasprendole.
In particolare, l'intervento ha riguardato gli articoli 32-quater, 32-quinquies, 314, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 322-ter, 323, 323-bis. La Legge Anticorruzione ha poi introdotto due nuovi articoli, concernenti due nuove ipotesi di reato:
· Art. 319 quater c.p. - induzione indebita a dare o promettere utilità;
· Art. 346-bis c.p. - traffico di influenze illecite.
Tutto ciò al fine di:
· specificare al meglio i delitti corruttivi per non ridurli alla mera "datio" di denaro;
· garantire l'imparzialità e il buon andamento della P.A.
Si precisa che la base comune delle citate norme è la repressione del cd. "patto di scelleratezza" tra pubblico ufficiale e privato, il cui contenuto riguarda il compimento o il mancato compimento di atti d'ufficio, nonché di atti contrari ai suoi doveri.
La legge 69/2015
Successivamente alla legge 190/2012, è intervenuta ad irrobustire la disciplina in materia di corruzione la legge 69/2015, che detta le "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190".
Tale intervento, sostanzialmente, mira al perseguimento dei seguenti obiettivi:
· inasprimento del sistema sanzionatorio in funzione di deterrenza;
· recupero coattivo del vantaggio ottenuto dal pubblico agente in maniera illecita;
· incentivazione della collaborazione processuale di corrotti e corruttori.
Tale intervento normativo è stato emanato anche sull'onda di alcune vicende molto note, come Expo e Mafia Capitale, ma ha sollevato diverse perplessità circa la sua effettiva capacità di incidere in maniera significativa, rispetto al passato, sul problema corruttivo.
Devono comunque ritenersi positive l'attenuante prevista per la collaborazione e l'estensione all'incaricato di pubblico servizio del reato di concussione.
La corruzione come fattispecie di reato contratto
Nel parlare di corruzione, non può non sottolinearsi che essa è la classica ipotesi di reato-contratto, caratterizzata da prestazioni corrispettive tra corruttore e corrotto "contra legem". Si tratta, quindi, di una fattispecie a concorso necessario, caratterizzata da due condotte che convergono nel cd. "patto di scelleratezza".
In relazione al soggetto la cui condotta si prende in considerazione, la corruzione si distingue in:
- attiva: la condotta corruttiva è avviata dal privato che offre o promette al pubblico ufficiale una retribuzione non dovuta per indurlo all'esercizio distorto delle sue funzioni;
- passiva: il pubblico ufficiale accetta la datio o la promessa ingiusta per compiere od omettere un atto relativo alle proprie attribuzioni.
Altra distinzione doverosa è tra:
- corruzione antecedente: la datio o la promessa illegale è precedente all'emanazione dell'atto da parte del pubblico ufficiale;
- corruzione susseguente: la datio o la promessa illegale è successiva all'emanazione dell'atto.
Il codice antimafia
Infine va in questa sede dato conto che, alla fine del mese scorso, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Ma cosa prevede il disegno di legge? Ecco in breve le principali novità:
1. misure per corrotti: possono essere destinatari di misure di prevenzione oltre a chi è indiziato per aver aiutato latitanti di associazioni a delinquere, anche chi commette alcuni reati contro la PA come peculato, corruzione e concussione;
2. sequestro e confisca vengono rese più efficaci, veloci e tempestive: nei tribunali dei capoluogo sede di Corte d'Appello si istituiranno sezioni o collegi specializzati per trattare in via esclusiva i provvedimenti di sequestro e confisca;
3. controllo giudiziario sulle aziende in caso di pericolo di infiltrazioni mafiose: il controllo è previsto per un periodo che va da 1 a 3 anni e può essere richiesto volontariamente dalle imprese;
4. è vietato l'incarico a parenti: a parenti e conviventi non può essere dato l'incarico di amministratore giudiziario di beni confiscati;
5. sostegno per le aziende sequestrate: nasce un fondo da 10 milioni di euro l'anno per aiutare la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro. Dopo un anno di collaborazione, gli imprenditori matureranno un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell'azienda;
6. agenzia nazionale riorganizzata: l'agenzia nazionale per i beni confiscati viene dotata di un organico di 200 persone sotto la vigilanza del ministero dell'Interno.
Data: 17/10/2017 15:30:00
Autore: Raffaella feola