Startup innovativa: non serve il notaio
Per il Tar Lazio le startup innovative possono costituirsi online a mezzo di documento informatico formato digitalmente
di Lucia Izzo - La costituzione delle startup innovative non necessita dell'intervento del notaio e può essere effettuata online, a mezzo di documento informatico firmato digitalmente, in alternativa all'atto pubblico.
Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella sentenza n. 10004/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato il quale aveva contestato la disciplina che il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto in attuazione del D.L. 179/2012 che ha introdotto nell'ordinamento italiano le società c.d. start-up innovative, nonché del D.L.. 3/2015 dedicato alle "piccole e medie imprese innovative"
In particolare, il Consiglio Nazionale ha contestato la previsione che consente di redigere l'atto costitutivo delle start-up innovative mediante scrittura privata con firme digitali ex art. 24 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale, CAD), impugnando il d.m. del 17 febbraio 2016, recante l'approvazione del modello uniforme necessario per utilizzare la nuova modalità di redazione degli atti societari.
Il CNN, legittimato a intervenire sulla presunta lesione della sfera professionale, poiché impegnato alla cura la tutela degli interessi della categoria dei notai, contesta il menzionato D.M. poiché, in deroga all'art. 2463 c.c., ha stabilito che i contratti per la costituzione delle start-up siano redatti in forma elettronica e firmati digitalmente, così come l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti in modalità esclusivamente informatica, non essendo richiesta alcuna autentica di sottoscrizione
Ancora, tale previsione sarebbe stata, secondo il Cnn, adottata con un atto del tutto atipico, privo dei requisiti minimi per poter essere considerato fonte secondaria e comunque non idoneo a introdurre una regolamentazione derogatoria del quadro disciplinare delineato dal legislatore ordinario che consentirebbe l'alternatività con lo strumento dell'atto pubblico.
Startup innovative anche senza l'intervento del notaio
Tuttavia, il punto non è condiviso dal TAR: non solo va escluso che il d.m. abbia voluto eliminare la possibilità di redazione "per atto pubblico", ma l'adozione del provvedimento appare aderente al sistema delle fonti presente nel nostro ordinamento.
Nessun contrasto neppure con la normativa comunitaria poichè dall'art. 11 dir. 2009/101/CE si trae la regola che "l'atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche" possono non rivestire la forma dell'atto pubblico se la legislazione "preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario".
Consentire il ricorso alla scrittura privata non autenticata, sottoscritta con firma digitale, non ha soppresso il "controllo preventivo" richiesto dal diritto UE, poichè continuano a sussistere le opportune verifiche demandate all'ufficio del registro delle imprese nel procedimento di iscrizione degli atti societari in questione. Il contestato disegno normativo neppure pregiudica il "bene" della sicurezza del traffico giuridico e, con esso, le prerogative dei notai.
Transito "automatico" solo per startup costituite con atto pubblico
Hanno ragione i notai, invece, a contestare l'art. 4 del d.m. 17/2/2016 nella parte in cui prevede che, in caso di perdita delle condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale, la s.r.l. transiterebbe nella sezione ordinaria del registro in assenza di qualsiasi controllo (formale o sostanziale) sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti a tal fine necessari e dunque in violazione del procedimento costitutivo disciplinato dalla legge.
Per il T.A.R., l'iscrizione alla sezione ordinaria può permanere solo se la società possiede i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l., in ossequio al generale principio di conservazione degli atti giuridici. La regola in esame, pertanto, è applicabile alle sole start-up innovative costituite con atto pubblico, in modo da escludere in radice fenomeni di possibile aggiramento della normativa sulla costituzione delle s.r.l..
Va dichiarato illegittimo, e consecutivamente annullato, l'inciso "senza alcuna necessità di modificare o ripetere l'atto", contenuto nell'art. 4, co. 1, d.m. 17/2/2016, occorrendo evidentemente una "modifica" o "ripetizione" dell'atto ai fini della permanenza nella sezione ordinaria nel caso di startup innovativa non costituita secondo le modalità stabilite dalle inerenti disposizioni codicistiche.
Autore: Lucia Izzo