Riforma fallimento: via libera al Senato
di Marina Crisafi – Addio alla parola fallimento, che sarà sostituita dalla "liquidazione giudiziale", razionalizzazione delle procedure di liquidazione, introduzione delle allerte, e incentivi alla composizione stragiudiziale delle crisi. Ma anche norme "salva-famiglie" e tutele per chi acquista immobili in costruzione. Sono questi i capisaldi della riforma del fallimento che ha ricevuto ieri l'ok della commissione giustizia al Senato, nel testo approvato nei mesi scorsi dalla Camera (sotto allegato), apprestandosi dunque ad arrivare in aula, a stretto giro di posta, per il sì definitivo.
I gruppi, infatti, hanno ritirato tutti gli emendamenti, ha spiegato in una nota il relatore al ddl delega, il senatore Giorgio Pagliari (pd), giacché hanno condiviso "l'esigenza di garantire la conversione in legge del progetto stesso che, per quanto perfettibile, è molto atteso dagli operatori economici e da tutti coloro che si occupano di crisi dell'impresa". La definitiva approvazione della riforma, ha proseguito Pagliari, "segnerà una svolta vera nella gestione delle crisi di impresa e nella considerazione del debitore".
Il testo, che consta di 16 articoli, delega l'esecutivo a riformare organicamente le procedure concorsuali disciplinate dal r.d. n. 267/1942 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento ex legge n. 3/2012, oltre alla revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
Ecco le principali novità:
Arrivano le procedure di allerta preventiva
Uno dei punti chiave della riforma è il mirare a mettere in sicurezza un'azienda o un gruppo di imprese dalla crisi, prima che la situazione precipiti. A tal fine, il Governo è delegato a disciplinare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, "di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori".
Saranno previste anche "misure premiali", sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Tra le misure premiali saranno include anche, sul piano della responsabilità personale, la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, "quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura".
Fallimento, procedure semplificate
Il testo parte da una revisione linguistica, eliminando le espressioni fallito e fallimento, che verranno sostituite dall'espressione "liquidazione giudiziale", per arrivare ad una riforma organica dell'intera disciplina delle procedure concorsuali.
Viene eliminata anche l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio e introdotta una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza ex art. 5 del r.d. n. 267/1942.
Non solo. A cambiare è l'intera procedura, con l'adozione di un "unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore", basato sulla particolare celerità, la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, "ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza", specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni.
Dovrà essere recepita, inoltre, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea.
Insolvenza gruppo di imprese
La riforma disciplina inoltre una procedura unitaria per la crisi e insolvenza di gruppi di imprese anche in presenza di procedure distinte, prevedendo obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti. In pratica, in caso di crisi di più società appartenenti allo stesso gruppo potrà essere presentata un'unica domanda per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato o la liquidazione giudiziale.
Misure salva-famiglie
Il testo introduce anche una serie di disposizioni c.d. "salva-famiglie", riordinando anzitutto la disciplina del sovraindebitamento (l. n. 3/2012), con soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente al debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode. Sarà consentito inoltre al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, "di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità". Il piano del consumatore potrà comprendere, altresì, la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
Sempre a tutela delle famiglie, viene introdotto un articolo che prevede garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire. Nello specifico, viene previsto che "al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata". Viene previsto, altresì, che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo ex art. 4 d.lgs. n. 122/2005, "consegua la nullità relativa del contratto".
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Data: 05/10/2017 19:00:00Autore: Marina Crisafi