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Regime probatorio: cosa cambia con la legge concorrenza

Con le modifiche apportate dalla legge sull concorrenza al codice delle assicurazioni, dare la prova di un sinistro è ora molto più complesso


di Valeria Zeppilli - La legge sulla concorrenza numero 124/2017 ha riformato pesantemente il regime probatorio relativo ai sinistri stradali, con il fine di arginare il radicato fenomeno degli incidenti fraudolenti e dei testimoni di comodo.

La conseguenza è che, ora, dare la prova di un sinistro è divenuta, rispetto a poco tempo fa, una cosa più complessa e sicuramente sottoposta a regole più rigide e precise.

Indicazione dei testimoni

In particolare, in caso di sinistri con soli danni a cose, oggi non è più possibile preoccuparsi dei testimoni che permettano di confermare l'effettiva dinamica dell'incidente solo nel momento in cui, non essendo andate a buon fine le trattative stragiudiziali con la Compagnia di assicurazione di riferimento, si decida di instaurare un giudizio per far valere le proprie ragioni e ottenere il risarcimento del danno subito.

La legge sulla concorrenza ha infatti modificato, con l'introduzione di nuovi commi, l'articolo 135 del codice delle assicurazioni, ponendo degli stringenti limiti temporali all'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente. In particolare, si prevede che tale identificazione deve risultare o dalla denuncia di sinistro o, comunque, dal primo atto formale che il danneggiato compie nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Tuttavia, se il danneggiato non provvede, è la Compagnia che, nel termine di 60 giorni dalla denuncia del sinistro e con avviso espresso delle conseguenze processuali della mancata risposta, deve chiedere con raccomandata a/r l'indicazione dei testimoni. La parte che riceve la richiesta ha quindi ulteriori 60 giorni di tempo dal ricevimento per comunicare i testimoni, sempre a mezzo raccomandata a/r.

La stretta circa l'indicazione dei testimoni, in ogni caso, non vale solo per il danneggiato ma anche per le Compagnie che, in virtù delle modifiche recentemente apportate al codice delle assicurazioni dalla legge sulla concorrenza, sono tenute a individuare e a comunicare gli eventuali ulteriori nominativi delle persone che hanno assistito al sinistro entro il termine di sessanta giorni.

Conseguenze giudiziali

Le modalità appena descritte sono le uniche che, se seguite, legittimano l'ammissione della prova testimoniale nell'eventuale successivo giudizio. In tutti casi in cui, invece, le testimonianze non risultino acquisite secondo le nuove regole, il giudice non le ammette.

Esistono comunque delle eccezioni a quanto appena detto, in quanto è in ogni caso ammissibile l'audizione dei testimoni la cui tempestiva identificazione risulti essere stata oggettivamente impossibile in forza di ragioni comprovate.

Restano poi salve le risultanze dei verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo del sinistro.

Nominativi dei testimoni

Con il nuovo regime probatorio, bisogna prestare attenzione anche ai nominativi dei testimoni regolarmente citati nei giudizi civili.

Infatti il giudice, anche su segnalazione documentata delle parti, è tenuto a trasmettere un'informativa al Procuratore della Repubblica per quanto di competenza in tutti i casi in cui i medesimi nominativi dei testimoni siano presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, registrati nella banca dati dei sinistri. Ovviamente, tale regola non si applica nel caso in cui i testimoni siano ufficiali o agenti di polizia.

Il valore probatorio delle scatole nere

Se da un lato, a seguito dell'intervento della legge sulla concorrenza 2017, il valore probatorio delle testimonianze risulta indebolito, dall'altro lato vi è un nuovo mezzo di prova che, invece, è destinato ad acquistare un'importanza fondamentale nelle controversie aventi ad oggetto i sinistri stradali: le cosiddette "scatole nere".

In forza di quanto previsto dal nuovo articolo 145-bis del codice delle assicurazioni, infatti, se in uno dei veicoli coinvolti risulta installata una "scatola nera" o un altro dispositivo elettronico analogo, ovverosia in grado di registrare il comportamento di guida del conducente, nei procedimenti civili le risultanze del dispositivo formano piena prova dei fatti cui si riferiscono.

Resta comunque salva la possibilità per la parte contro la quale tali risultanze sono prodotte di dimostrare il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo dal quale sono state tratte, circostanze che, ovviamente, fanno decadere il valore probatorio loro assegnato dal codice delle assicurazioni a seguito delle modifiche apportate dalla legge sulla concorrenza.

Data: 18/10/2017 16:20:00
Autore: Valeria Zeppilli