Uso di veicolo sequestrato in custodia: solo sanzione amministrativa
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza non è configurabile nessun reato ma soltanto l'illecito amministrativo
di Manuele Merlo Serventi - Sul territorio nazionale la Pubblica Amministrazione - sostanzialmente, le Prefetture con appositi provvedimenti - individua le depositerie autorizzate a custodire i veicoli per qualsiasi ragione sotto sequestro.
I proprietari di queste attività, però, in diversi casi, si sono ritrovati nella situazione di dover subire una denuncia ex artt. 334, 335 e/o 336 c.p. in relazione ad episodi di spostamento o mancato ritrovamento del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla loro custodia.
In altri casi, invece, i proprietari di diverse depositerie autorizzate se la sono cavata con la semplice applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S..
Stante la situazione come sopra descritta, data l'evidente disparità di trattamento tra situazioni del tutto analoghe, è risultato necessario un intervento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione sotto forma di Sezioni Unite.
L'intervento delle sezioni unite della Cassazione
Queste, con la sentenza n.° 1963 del 28 ottobre 2010, risolvendo la questione che nel frattempo aveva ingenerato diverse pronunce contrastanti, hanno individuato quale norma applicabile in questi casi l'art. 213 C.d.S..
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite trova le sue basi nell'art. 9 della L. n.° 689/1981 disciplinante il concorso di norme tra fattispecie penali e violazioni amministrative.
Secondo il testo della disposizione citata, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da un'altra amministrativa trova applicazione la disposizione speciale.
Disposizione speciale che, nella vicenda particolare in esame, le Sezioni Unite hanno ritenuto doversi identificare nella norma amministrativa citata in quanto contenente due diversi elementi specializzanti validi per l'applicabilità del principio stabilito dall'art. art. 9 della L. n.° 689/1981.
Il primo elemento specializzante è costituito dalla menzione della circolazione abusiva. L'altro, invece, è costituito dalla menzione, nella lettera dell'art. 213 C.d.S., della circostanza che la violazione amministrativa possa essere commessa anche da "chiunque".
Conseguentemente, dato l'orientamento giurisprudenziale autorevolmente sancito dalle Sezioni Unite e ripreso in seguito dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 42752/2014 e più di recente Cass. n. 33999/2015), i proprietari delle depositerie autorizzate a custodire i veicolo sotto sequestro potranno dormire sonni un po' più tranquilli.
Autore: Manuele Serventi Merlo