Decreto ingiuntivo: esistente la notifica alla precedente residenza del debitore
Per la Cassazione il destinatario potrebbe semmai far valere la nullità con l'opposizione ex art. 650 c.p.c.
di Lucia Izzo - È giuridicamente esistente (seppure nulla) la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta presso la vecchia residenza del debitore che si è appena trasferito: infatti, nonostante in tal caso il notificante sia tenuto a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere ex art. 143 c.p.c., l'inesistenza della notifica si verifica soltanto se questa è stata eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 24834/2017 (qui sotto allegata) con cui è stato dichiarato inammissibile ricorso di una donna che aveva presentato opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
I giudici di merito avevano ritenuto esistente la notifica eseguita presso la residenza precedente della ricorrente e configurabile al più un vizio di nullità (ancorché di giuridica inesistenza). In Cassazione, la signora sottolinea nuovamente la totale e radicale difformità tra paradigma astratto (basato sulla non conoscibilità della residenza attuale) e fattispecie concreta (nella quale la residenza era viceversa conoscibile).
Non inesistente la notifica del decreto ingiuntivo eseguita alla precedente residenza
Tuttavia gli Ermellini, respingendo il ricorso, rammentano che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, altrimenti ogni altra difformità ricade nella categoria della nullità.
Tali elementi essenziali consistono nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato a cui la legge riconosce la possibilità giuridica di compiere detta attività, e nell'attività di consegna, intesa come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento.
Sul punto, la giurisprudenza (Cass., sent. 17307/2015) ha precisato che, in tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, altrimenti si determina la mera nullità della stessa.
Pertanto, in relazione al caso di specie, non può certo dirsi privo di riferimenti col destinatario della notifica il luogo ove egli risiedeva immediatamente prima di trasferirsi: egli resta comunque tutelato, potendo, se ne ricorrono tutti i presupposti, agire avverso la notifica di un decreto ingiuntivo, nelle more divenuto esecutivo, a mezzo di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. ove il vizio della notifica integri almeno una nullità rilevante
Data: 23/10/2017 10:30:00Autore: Lucia Izzo