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Responsabilità medica: nuove modifiche alla riforma in arrivo

Approvati altri emendamenti alla legge Gelli nel Ddl Lorenzin, divenuto un mezzo per porre rimedio a diverse criticità del testo della riforma della responsabilità medica in vigore da aprile scorso


di Valeria Zeppilli - La Legge Gelli sembra proprio non trovare pace: dopo pochi mesi dalla sua approvazione, infatti, gli interventi di aggiustamento e modifica continuano a essere oggetto di costante discussione nelle aule in cui si legifera.

Solo poco tempo fa, con alcuni emendamenti al Ddl Lorenzin sulla riforma degli ordini professionali e le sperimentazioni cliniche, si è intervenuti sulla questione dei limiti dell'azione di rivalsa e sull'assicurazione professionale e adesso è già ora di altre novità, approvate dalla Commissione Affari Sociali in sede di Comitato dei nove. Il "contenitore" è anche in questo caso il Ddl Lorenzin.

Via il Comitato per il SNLG

La Legge Gelli, in particolare, fa oggi riferimento al Comitato tecnico scientifico per il Sistema Nazionale delle Linee Guida, che però, nonostante sia stato previsto già nel 2004 con il cd. decreto Sirchia, non è mai stato costituito.

L'idea dell'emendamento è quindi quella di eliminare il riferimento a tale Comitato e, così, consentire la tempestiva emanazione, da parte del Ministero della Salute, del decreto che disciplina il predetto Sistema superando tutte le lungaggini altrimenti inevitabili.

Comunicazione ai sanitari

Ma le proposte di modifica della recentissima legge sulla responsabilità medica non si fermano qui.

In pentola bolle anche l'estensione dei limiti temporali entro i quali le strutture sanitarie e sociosanitarie e le Compagnie di assicurazione sono chiamate a comunicare agli esercenti la professione sanitaria l'instaurazione di un giudizio nei loro confronti da parte di un paziente.

L'attuale articolo 13 della Legge Gelli, infatti, fissa tale termine in dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mentre con l'emendamento l'idea è quella di estendere il limite a sessanta giorni per poter rimediare alle criticità riscontrate nei primi mesi di applicazione della legge proprio in conseguenza dell'eccessiva brevità dell'arco temporale originariamente previsto.

Data: 24/10/2017 11:00:00
Autore: Valeria Zeppilli