Autovelox ed etilometri: perché devono essere di tipo legale? Claudio Capozza - 07/08/24  |  Ingiustificato abbandono della difesa: censura per l'avvocato Francesco Pace - 03/08/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Condominio: il decreto ingiuntivo contro i morosi è facoltativo

Per la Cassazione, se le casse condominiali sono vuote, non c'è responsabilità purché i condomini morosi siano stati almeno messi in mora per iscritto. L'attività di recupero crediti può concretizzarsi con la messa in mora


di Valeria Zeppilli - Affinché l'amministratore che non può pagare il premio per l'assicurazione dell'edificio condominiale sia esonerato da qualsivoglia responsabilità in proposito, è sufficiente che egli abbia provveduto a mettere in mora per iscritto i condomini morosi.

La sesta sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza numero 24920/2017 del 20 ottobre (qui sotto allegata) ha escluso che a tal fine sia necessario anche che l'amministratore abbia agito in via monitoria nei confronti degli inadempienti, facendo ricorso al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo.

Amministratore condminio: decreto ingiuntivo facoltativo

I giudici sono giunti a tale conclusione considerando che "l'art. 63 disp. att. cc. non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi ("può ottenere decreto di ingiunzione…")".

Sulla base di tale argomentazione, quindi, la Corte ha ratificato la scelta del giudice del merito di escludere la violazione dell'obbligo di diligenza dell'amministratore, il quale, nel caso di specie, mettendo in mora gli inadempienti si era comunque attivato nella raccolta dei fondi necessari per il pagamento del premio.

A tale proposito, la Cassazione ha anche avuto modo di precisare che l'indagine sull'osservanza degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia da parte del mandatario (quale è l'amministratore) è di competenza del giudice del merito e il relativo risultato non è sindacabile in sede di legittimità.

In definitiva, quindi, nel caso di specie se l'assicurazione non ha indennizzato i danni derivanti da un incendio del tetto condominiale, la responsabilità non può di certo ascriversi all'amministratore.

Data: 26/10/2017 16:30:00
Autore: Valeria Zeppilli