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Trasporto aereo: le Sezioni Unite sulla responsabilità dell'handler

Le sezioni unite della Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica dell'handler e sui profili di responsabilità in caso di inesatta esecuzione della prestazione


Avv. Eliana Messineo - In materia di trasporto aereo, il contratto di handling è un contratto (tipicamente nella forma dei contratti di adesione) in base al quale un soggetto (handler) si obbliga a prestare, ad un altro soggetto, uno o più servizi aeroportuali strumentali alle attività del vettore aereo.

L'handler aeroportuale é il soggetto che su incarico del vettore aereo provvede a depositare e custodire le merci in attesa che vengano trasportate e consegnate al destinatario.
Si è dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, sulla qualificazione giuridica e sulla responsabilità dell' handler in caso di inesatta prestazione, come nelle ipotesi di danneggiamento o mancata restituzione della merce al destinatario.

Il contrasto giurisprudenziale sull'handling

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, le operazioni di handling sono inerenti al contratto di trasporto con la conseguenza che, in caso di inesatta prestazione da parte dell' handler, il vettore aereo sarà direttamente responsabile, ex art. 1228 c.c., sussistendo una responsabilità per fatto dell'ausiliario.
Un secondo orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che i servizi di handling non siano accessori rispetto al contratto di trasporto aereo bensì che siano distinti ed autonomi. In particolare, tra il vettore aereo e l'handler si perfezionerebbe un contratto di deposito della merce con la conseguenza che, in caso di danneggiamento o avaria della stessa, l' handler sarebbe direttamente responsabile nei confronti del soggetto terzo/ danneggiato.
A dirimere il contrasto sorto in giurisprudenza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 settembre 2017 n. 21850 (sotto allegata).

Il fatto

La " Ferrari" società di spedizione professionale riceveva dalla propria cliente Songa S.p.A., l'incarico di stipulare un contratto di trasporto con un vettore aereo per la spedizione di un collo contenente gioielli destinati alla Cartish S.p.A.

La Ferrari sottoscriveva, così, un contratto di trasporto con il vettore aereo KLM che assumeva l'incarico di trasportare la merce da Milano Malpensa a Città del Messico e, su indicazione dello stesso vettore aereo, consegnava il collo alla società di handling Alha Airport. Quest' ultima società, ricevuto il collo già sigillato, lo custodiva per una notte nel suo deposito blindato per poi consegnarlo, il mattino successivo, ad una guardia giurata affinché lo scortasse sino all'aeromobile dove veniva caricato.
All'arrivo all'aeroporto di destinazione, il vettore aereo accertava che i preziosi erano stati trafugati e sostituiti con un mattone.
Chi è responsabile dell'accaduto?

Sezioni Unite: il rapporto tra handler e destinatario delle cose trasportate

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'handler è un ausiliario del vettore aereo con conseguente inesistenza di un autonomo rapporto obbligatorio tra l'handler e il destinatario delle cose trasportate.
Il trasporto della merce ha inizio dal momento in cui il mittente consegna la merce all' handler nell' aeroporto di partenza e non quando l'handler la consegna al vettore. Ha termine quando l'handler consegna la merce al destinatario nell'aeroporto di destinazione e non quando l'handler la riceve allo sbarco dell'aeromobile.
Il vettore è responsabile del fatto colposo dell' handler in quanto si avvale della sua opera di ausiliario nell' adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui queste erano sotto la sfera di sorveglianza dell'handler.
L'handler non risponde a titolo contrattuale non essendo parte del rapporto contrattuale nascente dal contratto di trasporto, ma risponde nei confronti del destinatario delle cose ai sensi dell'art. 2043 c.c. in solido con il vettore, per illecito extracontrattuale.

In quanto ausiliario del vettore, l' handler può beneficiare delle limitazioni di responsabilità come previsto dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal nonché della disciplina uniforme dettata in tema di decadenza dell' azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dettata dall'art. 35 della Convenzione di Montreal.
Avv. Eliana Messineo
Tel. 3282251385
Pec: avv.elianamessineo@pec.giuffre.it
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Data: 24/10/2017 15:00:00
Autore: Eliana Messineo