Il padre risarcisce quasi 300mila euro per la figlia abbandonata
Per il Tribunale di Roma è dovuto il risarcimento dei danni non patrimoniali stante la violazione dei doveri genitoriali incidente su diritti costituzionalmente tutelati
di Lucia Izzo - Violare i doveri genitoriali può costare caro, facendo scattare non solo le sanzioni tipiche del diritto di famiglia, ma anche il risarcimento de danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. laddove la violazione incida su diritti costituzionalmente tutelati: sarà pertanto tenuto a pagare quasi 300mila euro (somma così calcolata e poi ridotta) il padre che ha abbandonato la figlia negandole cura, istruzione e mantenimento.
Lo ha deciso il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza del 19 maggio 2017 (qui sotto allegata)
La vicenda
Innanzi ai giudici capitolini, la figlia cita il padre sostenendo che, dopo essere nata a seguito della relazione sentimentale dell'uomo con la madre, era stata riconosciuta solo da quest'ultima e aveva conosciuto l'altro genitore solo dopo che la donna era morta quando la ragazza aveva 12 anni.
Questi si era presentato come suo padre, ma si era reso successivamente irreperibile: un rapporto di travagliati "tira e molla" durato per tutti gli anni successivi, con contatti telefonici saltuari e occasioni in cui il genitore, nonostante la volontà dell'attrice di riallacciare i rapporti, più volte ordinava alla ragazza di non contattarlo più.
Da qui la domanda innanzi al Tribunale con cui l'attrice chiede venga dichiarata l'esistenza del legame di filiazione con il padre, con conseguente acquisizione del cognome paterno in aggiunta a quello materno, e che il convenuto sia condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda risarcitoria, la ragazza pone il mancato adempimento da parte del padre degli obblighi propri della genitorialità, di mantenimento e accudimento, rappresentando anche la perdita di chances per non aver potuto portare a termine gli studi (conseguendo con difficoltà il solo diploma e non la laurea), imputando quanto accaduto al mancato sostegno paterno e alla necessità di interrompere gli studi una volta conseguita la licenza media a causa della morte della madre, dell'assenza del padre e della necessità di intraprendere ancora minorenne attività lavorativa, potendo riprendere gli studi solo a seguito del raggiungimento della maggiore età.
Risarcisce la figlia il padre che l'ha abbandonata
La C.T.U. parziale espletata in giudizio conferma il rapporto di parentela con il genitore, il quale, tuttavia, si oppone alla richiesta risarcitoria affermando di essere stato ignaro della possibile esistenza della figlia, avendo avuto con la madre della ragazza, molto più grande di lui, una relazione saltuaria.
Tuttavia, dalle risultanze testimoniali e dal contenuto dei messaggi inviati dal convenuto all'attrice si evince che lo stesso fosse a conoscenza della presunta paternità da quando lei era bambina, tanto da recarsi a trovarla nel luogo di residenza.
Circostanze che inducono i giudici capitolini a ritenere colpevole la condotta dell'uomo che, almeno da quel momento, avrebbe potuto compiere, se in dubbio, i necessari accertamenti per verificare l'esistenza del legame di filiazione e adempiere ai suoi doveri genitoriali.
Infatti, "l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione è ed giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile" oltre che nelle norme sovrannazionali.
Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, discende, per il Tribunale, che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del codice civile.
Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nel confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale e nelle norme di diritto internazionale un elevato grado di riconoscimento e tutela.
Nel caso di specie, il convenuto ha violato i diritti fondamentali della figlia, non contribuendo alla sua cura, istruzione, mantenimento pur essendo a conoscenza del possibile legame di filiazione così incontestabilmente violando gli obblighi genitoriali primari.
Comportamento non scriminato dalla circostanza che l'attrice era stata concepita quando il convenuto era, per l'epoca, ancora minorenne (19enne): infatti, la nascita del figlio impone assunzione di responsabilità in capo a entrambi i genitori a prescindere dalle circostanze della nascita.
Se, tuttavia, quanto ai danni patrimoniali lamentati dall'attrice non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza, al contrario può ritenersi provata la presenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio.
Per la sua totale assenza, il padre deve un risarcimento valutato con il parametro della liquidazione equitativa di cui agli articoli 1226 e 2056 del Codice civile, in particolare, secondo i giudici, tramite i criteri di liquidazione connessi alla morte di un genitore, diminuiti perché rispetto a questo caso il rapporto umano non è perduto per sempre.
Un calcolo che, in base alle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale in uso nel Tribunale di Roma nel 2017, implica 9.443,50 euro per ogni punto: si giunge così a una somma di 263.087,05 euro (compresi gli interessi), che i giudici abbattono del 70% perché l'assenza dalla vita della figlia ne ha riguardato solo una parte.
Autore: Lucia Izzo