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Responsabilità del ginecologo e dovere di informazione

La donna deve essere posta in condizione di scegliere in maniera informata e consapevole se tenere il bambino


Avv. Germana Pagano - L'art. 6 della legge 194/1978 recita testualmente "L'interruzione volontaria della gravidanza , dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna".

Obbligo di informazione per il ginecologo

Non è difficile comprendere come per l'applicazione della norma de qua assuma un particolare rilievo l'obbligo di informazione che incombe sul ginecologo, obbligo la cui violazione viene quotidianamente richiamata nei numerosi giudizi di responsabilità medica, in particolar modo in quelli aventi ad oggetto un "danno da nascita indesiderata".

Ebbene, il richiamato obbligo di informazione assume in materia dei connotati più complessi ed articolati proprio laddove la donna lamenti di non essere stata posta in condizione di scegliere consapevolmente se abortire o meno.

La giurisprudenza

La Suprema Corte di Cassazione, nella recentissima sentenza n. 5004 del 28.02.2017 non solo ha espressamente chiarito che "la violazione del diritto ad una piena e corretta informazione sulla salute del nascituro può incidere negativamente ed essere apprezzabile sotto il profilo del risarcimento per equivalente, non solo quando si provi che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quando questa prova manchi, laddove i genitori siano stati privati della possibilità di preparasi ad accogliere un bambino che presenti problemi di salute particolari e della possibilità di seguirlo con particolare attenzione, intervenendo tempestivamente laddove questi problemi si verifichino", ma ha anche precisato che "l'informazione dovuta deve essere in altre parole comprensiva di tutti gli elementi per consentire alla paziente una scelta informata e consapevole, sia che essa sia volta alla interruzione sia che essa alla prosecuzione di una gravidanza il cui esito potrà comportare delle problematicità da affrontare".
Avv. Germana Pagano
patrocinante in Cassazione
Studio legale
Diaz-Pagano
Via della Resistenza, III trav., n. 3
84018 SCAFATI (SA)
tel. e fax 081.8567187
Data: 01/11/2017 12:00:00
Autore: Germana Pagano