Avvocati: i modelli CNF per il preventivo scritto obbligatorio
Il Consiglio Nazionale Forense rende disponibili i modelli per la comunicazione semplificata al cliente di compensi e costi della prestazione
di Lucia Izzo - Sul sito del Consiglio Nazionale Forense sono disponibili diverse Utilità per la Professione: si tratta di strumenti e modelli utili per gli avvocati, tra cui la documentazione riguardante il preventivo del compenso professionale obbligatorio e i modelli per la comunicazione in forma semplificata al cliente dei prevedibili compensi e costi della prestazione resa in sede giudiziale (civile e penale) e stragiudiziale.
Accordo sul compenso: oneri e obblighi informativi
I tre modelli (qui sotto allegati) presenti sul sito, hanno lo scopo di coadiuvare l'avvocato nell'adempimento delle disposizioni previste dalla legge professionale e dal codice deontologico, in particolare quanto all'obbligo del preventivo al cliente in forma scritta (per approfondimenti: Avvocati: in vigore il preventivo scritto obbligatorio).
A norma dell'art. 13, comma 5, della L. 247/2012 (come modificato dalla legge sulla concorrenza n. 124/17) infatti, il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.
Ancora, questi è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
Sul punto, l'Ufficio studi del CNF ha fornito puntuali chiarimenti all'interno di un apposito Accordo sul Compenso (qui sotto allegato).
Nel documento si fa riferimento non solo alle norme applicabili, ma si precisano le finalità della duplice informativa che il professionista è tenuto a fornire al cliente, il contenuto che la comunicazione deve avere e la vincolatività della previsione del costo della prestazione, nonchè le conseguenze della violazione dell'obbligo di comunicazione e le particolarità della comunicazione che andrà effettuata in forma scritta.
Modelli per comunicare compenso e costi della prestazione
Quanto al calcolo del compenso, nei moduli è presente un'apposita area relativa alla descrizione dell'attività professionale e lo stesso avviene per gli ulteriori oneri ipotizzabili per i quali andranno descritti i singoli costi.
Ad esempio, nel modulo relativo a controversie giudiziali civili si indicheranno gli importi (al netto degli accessori dovuti per Legge) per la fase di studio e introduttiva, quella istruttoria e decisoria, nonché altre eventuali attività collegate al giudizio; per il giudizio penale, invece, si indicheranno gli importi sulla fase delle indagini preliminari, eventuali misure cautelari, attività giudiziale nel processo e fase esecutiva; infine, per le controversie stragiudiziali si indicheranno gli importi circa esame del caso, redazione degli atti, incontri con il cliente e ulteriori attività in caso di transazione della vertenza.
Negli oneri ipotizzabili, invece, i tre moduli prendono in considerazione spese per notifiche, contributo unificato, copie autentiche, trasferte, collaboratori e domiciliatari, CTU, CTP, indagini difensive e ulteriori spese vive.
Utilità per la professione: gli altri modelli
Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto una proposta di schema di scrittura privata avente a oggetto il conferimento di incarico professionale: ogni avvocato potrà personalizzarlo secondo le proprie esigenze e conservare il documento unitamente all'informativa privacy (ex art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali) e allo schema dichiarativo del cliente in relazione agli obblighi privacy e antiriciclaggio che dovranno essere compilati e sottoscritti da chi conferisce l'incarico e dall'avvocato.
Anche per questi ultimi documenti, inoltre, il Consiglio Nazionale Forense ha approntato due modelli (qui sotto allegati) che vengono messi a disposizione del professionista come ausilio per lo svolgimento della sua attività.
Autore: Lucia Izzo