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Giudici di pace assicurati contro gli infortuni sul lavoro

L'Inail emana circolare che chiarisce la tutela contro gli infortuni per giudici di pace prevista dalla riforma della magistratura onoraria. Entro l'8 dicembre la denuncia Inail dal ministero della giustizia


di Marina Crisafi – Anche i giudici di pace avranno tutela Inail. A stabilirlo è la riforma della magistratura onoraria in vigore dal 15 agosto scorso. Il premio è pari al 5 per mille della retribuzione e il ministero della giustizia dovrà procedere alla denuncia d'iscrizione entro l'8 dicembre prossimo. A chiarirlo è l'Inail con una circolare ad hoc (n. 50/2017 sotto allegata).

Magistrati onorari: infortuni sul lavoro

La tutela Inail è prevista dalla riforma della magistratura onoraria (d.lgs. n. 116/2017) che all'art. 25, comma 5, stabilisce che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, nelle lavorazioni rischiose di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, sono persone assicurate all'Inail.

Leggi anche: Riforma giudici di pace: da oggi in vigore

Giudici di pace: obbligo assicurativo

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prevista per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma, nonché per quelli in servizio alla medesima data. Il rapporto di lavoro dei giudici di pace, tuttavia, si legge nella circolare dell'istituto, "ha proprie peculiarità, in ragione delle quali non è possibile estendere a essi le modalità di tutela assicurativa previste per i magistrati professionali, ai quali è riconosciuto lo status di pubblici dipendenti".

Ne consegue una diversa regolamentazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari rispetto ai magistrati professionali, riconducibili, rispettivamente, a una indennità e a una retribuzione, nonché una diversa articolazione dei relativi regimi previdenziali e assicurativi modulati in considerazione della professionalità o della onorarietà dell'incarico.

In particolare, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo.

Inoltre, il regime previdenziale e assistenziale delineato dalla riforma deve attuarsi senza oneri per la finanza pubblica, attraverso l'acquisizione delle risorse necessarie per la copertura assicurativa dei magistrati onorari, mediante misure che incidono sulle indennità percepite dagli stessi, secondo modalità di calcolo specifiche, "in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta".

Premio assicurativo Inail per i giudici di pace

La classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l'uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio è da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività, cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.

Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Giudici di pace: le tutele Inail

L'applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto, ivi compresa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tali prestazioni saranno commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

La denuncia d'esercizio spetta al ministero

Il ruolo di "datore di lavoro" va svolto dal ministero della giustizia che dovrà inoltrare all'Inail in via telematica la denuncia di iscrizione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari e i vice procuratori onorari utilizzando il servizio disponibile sul portale www.inail.it.

In sede di prima applicazione della nuova tutela assicurativa dei magistrati onorari, la denuncia di iscrizione deve essere inviata entro 30 giorni dall'emanazione della circolare (ossia entro l'8 dicembre prossimo), fermo restando la decorrenza della copertura assicurativa dal 15 agosto 2017, data di entrata in vigore della riforma.

La denuncia di infortunio sul lavoro e di malattia professionale

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sull'ufficio competente individuato dal Ministero della giustizia, sulla base del proprio assetto organizzativo interno. Le denunce dovranno essere inoltrate da tale ufficio per via telematica e corredate dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Resta fermo, conclude la circolare, l'obbligo degli assicurati, "di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, come previsto dall'art. 52 del Testo unico". Tale obbligo si intende assolto comunicando alla struttura competente alla denuncia l'identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all'istituto.

Data: 12/11/2017 09:00:00
Autore: Marina Crisafi