Il documento informatico e la firma elettronica
di Raffaella Feola - Il codice dell'Amministrazione Digitale definisce il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti".
Cos'è il documento informatico
Il documento informatico in senso stretto, è soltanto quello memorizzato in forma digitale in una delle memorie dell'elaboratore e che non può essere letto; in senso ampio comprende tutti i documenti formati dall'elaboratore attraverso i propri organi di output.
Nel nostro ordinamento rilevanza giuridica ai documenti informatici è stata riconosciuta con la legge n. 547/1993, che ha introdotto l'articolo 491 bis c.p.
Tale disposizione ha sancito che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni.
Di maggiore rilevanza, però, risultano i due interventi del 1997:
· legge 15 marzo 1997, n. 59 - gli atti, i dati e i documenti formati dai privati e dalla P.A. con strumenti informatici o telematici, la loro archiviazione e trasmissione, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
· d.p.r. 19 novembre 1997, n. 513 - il documento informatico, munito dei requisiti previsti dal regolamento, soddisfa il requisito della forma scritta.
Il codice dell'amministrazione digitale
Nel 2005 con il D.Lgs. n.82, il legislatore ha emanato il Codice dell'amministrazione digitale, volto a promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie nella P.A., al fine di agevolare le attività dei cittadini e delle imprese.
In questo contesto si individuano diritti come:
· partecipare al procedimento amministrativo per via telematica;
· effettuare i pagamenti d'imposta e tasse per via telematica;
· comunicare con la P.A. tramite P.E.C.
· essere istruito sulle nuove tecnologie.
A tali diritti corrispondono doveri come:
· predisporre gli strumenti idonei a garantire l'informatizzazione e l'aggiornamento tecnologico;
· per ogni procedimento amministrativo creare un fascicolo informatico.
Il Codice dell'amministrazione digitale ha subito una serie di modifiche, l'ultima è stata introdotta con il D.Lgs. 26 agosto 2016, n.179.
La firma elettronica
La firma elettronica è quella associata al documento elettronico per dimostrarne l'autenticità del contenuto e la paternità.
Le tipologie di firma elettronica
Il legislatore individua quattro tipologie di firme elettroniche:
· firma elettronica semplice - può essere costituita da una password o da una firma autografa digitalizzata tramite scanner;
· firma elettronica avanzata - introdotta dal D.Lgs. n. 235/2010, garantisce la connessione univoca tra documento e firmatario;
· firma elettronica qualificata - è basata su un certificato ed è realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
· firma digitale - è una firma su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro. Nel nostro ordinamento essa è caratterizzata dall'utilizzo di due tecniche differenti:
- tecnica della funzione matematica di Hash;
- tecnica crittografica asimmetrica.
Le chiavi crittografiche
Le chiavi crittografiche sono di due tipologie:
- simmetriche: viene usata un'unica chiave per chiudere e aprire il documento;
- asimmetriche: viene usata una chiave per chiudere il documento ed una chiave per aprirlo.
La funzione della firma digitale
La funzione della firma digitale è quella di garantire:
- autenticità;
- integrità;
- validità di un documento.
I certificatori, garanti del funzionamento delle firme elettroniche
Al corretto funzionamento del sistema delle firme elettroniche sono deputati i c.d. certificatori.
Il certificatore è il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
Si contemplano tre tipologie di certificatori:
· i certificatori semplici;
· i certificatori qualificati;
· le pubbliche amministrazioni.
L'uso illegittimo della firma digitale
Circa gli effetti giuridici di un uso illegittimo della firma digitale, la dottrina è divisa in due correnti:
· il titolare della firma, sarà da ritenersi esente da responsabilità ed il destinatario della comunicazione potrà rivalersi per responsabilità extracontrattuale sul terzo che, ha effettivamente utilizzato la firma;
· il destinatario deve essere comunque tutelato dovendosi, quindi, imputare gli effetti della dichiarazione al titolare della firma, salvo poi il potere di quest'ultimo di rivalersi sul terzo autore dell'illecito.
Data: 31/12/2017 15:00:00Autore: Raffaella feola