Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Avvocati: la "guida" del CNF sul preventivo scritto obbligatorio

Illustrati, nell'Accordo sul Compenso, istruzioni su oneri informativi, contenuto della comunicazione e conseguenze dell'inadempimento per gli avvocati


di Lucia Izzo - Il Consiglio Nazionale Forense al servizio degli avvocati per agevolare l'esercizio della professione: è questo in sostanza lo scopo delle Utilità per la professione offerte dal CNF sul proprio portale, un vademecum che si sostanza in istruzioni operative e diversi schemi e modelli, ad esempio per la redazione dei ricorsi in Cassazione o nel processo amministrativo, per la comunicazione in forma semplificata al cliente dei prevedibili compensi e costi della prestazione (leggi: Avvocati: i modelli CNF per il preventivo scritto obbligatorio) e la documentazione riguardante il preventivo scritto obbligatorio, tra cui un software per facilitare nella redazione di quest'ultimo.

La modulistica presente sul sito e riguardante il preventivo scritto obbligatorio assume un importante contributo per l'ausilio dei professionisti, al fine dell'adempimento delle disposizioni previste dalla legge professionale e dal codice deontologico.

CNF: le istruzioni sugli oneri informativi

Nell'Accordo sul Compenso (qui sotto allegato) il CNF parte proprio dal dato normativo per esplicare gli oneri e obblighi informativi gravanti sul legale nei rapporti con il proprio cliente, tutti dettati in ossequio ad elementari esigenze di trasparenza e buona fede, nonché ai doveri di lealtà e correttezza, alla natura fiduciaria del rapporto (artt. 9, 11 e 12 del Codice deontologico), e agli specifici doveri di informazione previsti dall'art. 27 del medesimo Codice.
Infatti, a seguito dell'intervento della legge sulla concorrenza (n. 2124/2017), che ha modificato l'art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, il professionista si vede, nel rispetto del principio di trasparenza, tenuto all'obbligo di rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

A questo primo ordine di oneri, l'avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l'indicazione del presumibile costo della prestazione, ovverosia per il c.d. preventivo scritto obbligatorio che andrà effettuato a colui che conferisce l'incarico e in cui andranno distinti oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.


Inoltre, il CNF spiega che l'accettazione dell'incarico e la redazione del "preventivo" scritto potranno anche essere contestuali: le parti, dunque, potranno stipulare in forma scritta l'intero assetto del contratto di patrocinio, inserendovi anche la comunicazione del prevedibile costo delle prestazioni; la coincidenza dei due momenti determina che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione risulti assorbito dal perfezionamento del contratto d'opera professionale a seguito di proposta e accettazione.

Contenuto della comunicazione e vincolatività della previsione sui costi

Quanto al contenuto, nel "preventivo" andranno indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l'avvocato, determinato secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 L.P., individuando (se consentito dalle concrete caratteristiche dell'incarico) le principali fasi del procedimento giudiziale o dell'attività stragiudiziale.

Il Consiglio evidenzia che restano di fatto escluse dall'operatività dell'obbligo tutte quelle prestazioni che "debbono necessariamente rendersi nell'immediato e che ivi si esauriscono", quali a titolo esemplificativo: la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l'interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.
Nel documento, l'avvocato dovrà anche dare atto della circostanza che la sua prestazione è del tutto mediata e risente di variabili indipendenti dalla sua volontà, non essendo, pertanto, possibile una previsione con carattere di certezza in un contratto d'opera intellettuale che deve svolgersi nel contesto di una lite giudiziale o di una trattativa stragiudiziale.

Questo perché l'attività professionale deve adattarsi a contesti, anche processuali, spesso non ipotizzabili nei loro sviluppi che possono frequentemente comportare ulteriori oneri. Pertanto, professionista dovrà inserire apposite clausole in sede di comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, per ribadire la possibilità di variazioni in aumento dell'ammontare del compenso e delle spese necessarie per l'utile espletamento della pratica, salvo tempestiva informazione al cliente e il suo consenso

La violazione dell'obbligo di comunicazione: conseguenze

L'inadempimento degli obblighi di comunicazione in forma scritta o, comunque, la mancanza dell'accordo sul compenso, spiega il documento informativo del CNF, comporterà l'applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque, segnatamente, il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione.

Il CNF chiarisce che la violazione dell'obbligo di comunicazione "scritta" non provoca la nullità dell'accordo e la conseguente inefficacia del contratto d'opera professionale. La disposizione in parola, difatti, può essere qualificata in termini di "norma di comportamento dei contraenti" e non già quale "norma di validità del contratto".

Una soluzione avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità: per la Cassazione, infatti, la violazione delle norme di comportamento, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità (cfr. Cass., SS. UU., sent. 26724/2007).

Tuttavia, si legge nelle FAQ, l'inosservanza dell'obbligo potrebbe rilevare per l'avvocato sul piano disciplinare che andrebbe incontro a peculiari sanzioni.
Data: 16/11/2017 06:00:00
Autore: Lucia Izzo