Avvocati: prestazione sospesa se il cliente non paga
di Valeria Zeppilli – Se nell'ambito di una separazione consensuale il cliente non versa prima le somme che servono per la trascrizione del verbale di trasferimento di immobili, l'avvocato può appigliarsi all'articolo 1460 del codice civile che regola l'eccezione di inadempimento e sospendere, così, la prestazione.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nella sentenza numero 26973/2017 (qui sotto allegata), chiarendo che, però, nel fare ciò l'avvocato deve guardarsi bene dal determinare al suo cliente un pregiudizio irreparabile.
Buona fede dovere del professionista
I giudici, infatti, hanno sottolineato il dovere del professionista di ispirare il suo operato al principio di buona fede, salvaguardando l'interesse della parte sino a che tale salvaguardia non comporti un onere o un sacrificio consistente.
Ad esempio, si pensi alle tempistiche della contestazione dell'inadempimento: nel valutare la responsabilità del legale la tempestività gioca un ruolo fondamentale, in quanto essa incide sulla possibilità della parte di salvare l'utilità perseguita con il contratto, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per superare la situazione di stallo che si verifica a seguito della sospensione del professionista e, quindi, per non pregiudicare il proprio interesse.
Data: 18/11/2017 21:00:00Autore: Valeria Zeppilli