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Condominio: l'acqua non si stacca ai morosi

Per il tribunale di Bologna, l'acqua è un bene essenziale e bisogna garantire il quantitativo minimo vitale anche ai condomini morosi


di Marina Crisafi – I condomini morosi non possono essere lasciati a secco. Bisogna garantire il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri per abitante al giorno. Lo ha statuito il tribunale di Bologna (ordinanza del 15 settembre 2017 sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso dell'amministratore di un condominio che aveva chiesto al giudice l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati (riscaldamento, antenna tv e acqua) nei confronti di una condomina morosa.

La vicenda

Il condominio a seguito della morosità della donna aveva richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo. Stante la persistenza della morosità, ulteriormente aggravata anche in ragione dei cospicui consumi, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al giudice l'autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall'antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell'art. 63 disp. att. c.c. in caso di morosità nel pagamento delle quote condominiali.

Il giudice dando preliminarmente atto della pacifica durata della morosità della donna e dell'astratta applicabilità dell'art. 63, 3° comma, disp. att. c.c., in forza del quale, "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato", ritiene, tuttavia, di aderire all'orientamento che nega la sospensione dei servizi "essenziali".

Condominio: servizi essenziali non possono essere sospesi

Da tempo dottrina e giurisprudenza, con risultati, peraltro, divergenti, ragiona, infatti, il giudice emiliano, si sono interrogati sulla necessità o meno di distinguere - a fronte dell'interesse meramente economico del condominio – "fra servizi essenziali e non essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute, costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.)".


Premesso ciò, ritiene quindi di aderire all'orientamento che nega la sospensiva per i diritti primari costituzionali, ricordando altresì che di tali servizi essenziali ha tenuto conto anche il legislatore, proprio per quanto concerne l'acqua, con il Dpcm 29.8.2016, stabilendo che "ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite".


Ciò non vale ovviamente per il servizio dell'antenna televisiva centralizzata che quindi può essere benissimo sospeso.

Data: 20/11/2017 21:30:00
Autore: Marina Crisafi