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Testimonianza del minore: varata la Carta di Noto IV

Il documento detta le linee guida essenziali sull'ascolto del minore testimone, soffermandosi, tra le altre cose, sugli esperti, sulle audizioni e sull'idoneità a testimoniare


di Valeria Zeppilli – Lo scorso 14 ottobre 2017 è stata varata la Carta di Noto IV (qui sotto allegata), ossia l'aggiornamento del protocollo che, facendo proprie le più recenti conoscenze scientifiche e alla luce dei principi di cui alle "Linee guida nazionali – L'ascolto del minore testimone" del 2010, delinea e specifica le prassi migliori che devono orientare l'escussione di un testimone minorenne e la valutazione della sua capacità di deporre.

Carta di Noto: esperti con competenze specifiche

Tra i vari punti sui quali si sofferma la Carta, il più interessante riguarda gli esperti che sono coinvolti nella raccolta della testimonianza, che devono possedere delle competenze specifiche, derivanti da una formazione aggiornata nella psicologia forense e della testimonianza.

Con un'importante precisazione: la funzione dell'esperto incaricato di effettuare l'audizione o una valutazione della stessa a fini giudiziari è ben distinta da quella dell'esperto incaricato del sostegno e del trattamento (che deve avvenire come regola generale dopo che il minore ha reso testimonianza) e, pertanto, deve essere affidata a soggetti diversi.

In ogni caso, le parti processuali, al momento del conferimento di ogni incarico peritale, hanno il diritto di interloquire sia sull'effettiva competenza dell'esperto, sia sul contenuto dei quesiti.

Audizioni dei minori con cautela

Con riferimento alla raccolta delle audizioni, la Carta di Noto IV sancisce che il minore va sentito in contraddittorio il prima possibile, utilizzando protocolli o metodiche basati su quanto indicato nella letteratura scientifica accreditata. Se, poi, le audizioni vengono eseguite o ripetute a una distanza temporale notevole l'una dall'altra, occorre procedere alla loro valutazione con massima cautela in ragione del mutamento della condizione psicologica sia rispetto all'epoca dei fatti, sia rispetto ai potenziali "fattori di inquinamento del ricordo". Il minore deve comunque essere sempre avvertito della possibilità di dire che "non ricorda" e "non sa".

In generale, il numero delle audizioni deve essere ridotto al minimo e le procedure di intervista devono adeguarsi allo sviluppo cognitivo ed emotivo del minore, senza lasciar trapelare le aspettative dell'interrogante o dare per scontato fatti in realtà oggetto di indagine.

Minori: idoneità a testimoniare

Tra gli aspetti sui quali si sofferma la Carta di Noto IV vi è anche, come accennato sopra, l'idoneità a testimoniare del minore, che deve precedere l'audizione.

Sul punto, in particolare, si sottolinea la preferenza per metodologie di valutazione cd. evidence-based e per strumenti ripetibili e accurati, riconosciuti dalla comunità scientifica come affidabili.

Se il minore ha meno di dodici anni è necessario disporre una perizia per la verifica dell'idoneità a testimoniare sui fatti che sono oggetto di indagine, salvo che ragioni di tutela non impongano il contrario.

In ogni caso, nella valutazione dell'idoneità a rendere testimonianza occorre considerare sia le capacità generiche (come la memoria, l'attenzione, il livello di suggestionabilità, il livello di maturità psico-affettiva e così via), sia le capacità specifiche (come l'eventuale presenza di influenze suggestive o l'abilità di organizzare e riferire il ricordo). In generale, comunque, non è possibile esprimere un parere sull'idoneità a testimoniare senza aver prima esaminato il minore e gli adulti di riferimento, a meno che ciò non sia materialmente e ritualmente impossibile (nel qual caso va dato conto delle ragioni dell'incompletezza dell'indagine).

Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione

Data: 20/11/2017 18:00:00
Autore: Valeria Zeppilli