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Cartelle di pagamento notificate dai vigili

E' quanto prevede il dl fiscale approvato al Senato e ora alla Camera per il sì definitivo. Prevista anche la possibilità di proroga dei termini per gli obblighi dichiarativi e comunicativi dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate


di Valeria Zeppilli – Il maxiemendamento al DL fiscale approvato dal Senato (qui sotto allegato), se confermato alla Camera, dovrebbe rendere presto più semplice la notifica delle cartelle di pagamento tramite i vigili urbani.

Cartelle di pagamento, dalla polizia municipale

Il primo periodo dell'articolo 26, comma 1, del d.p.r. n. 602/1973, infatti, oggi prevede che la notifica delle cartelle di pagamento può essere fatta sia dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, sia dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario.

Proprio con riferimento a tale ultima evenienza, il maxiemendamento è intervenuto specificando che, se ai fini del perfezionamento della notifica sono richieste più formalità, queste potranno essere svolte anche da soggetti diversi da quelli indicati dalla norma, in un arco temprale non superiore a trenta giorni e con certificazione dell'attività svolta attraverso una relazione datata e sottoscritta.

Obblighi dichiarativi e comunicativi

Sempre in materia di riscossione, va sottolineata anche la previsione del maxiemendamento al DL fiscale di una possibilità di proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, in caso di eventi o circostanze che cagionino delle difficoltà gravi per la loro regolare e tempestiva esecuzione o in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati.

A tal fine è necessario un provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze–Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che garantisca comunque un termine congruo per gli adempimenti, comunque non superiore a sessanta giorni.

Data: 22/11/2017 09:32:00
Autore: Valeria Zeppilli