Incidente stradale: non basta drogarsi e guidare per il reato
Dott. Stefano Tamagna - Per il reato di guida sotto stupefacenti aggravata da incidente stradale sono indispensabili due presupposti: l'incidente deve essere causato dall'agente (non basta il suo mero coinvolgimento) e l'alterazione psicofisica deve essere acclarata dagli agenti accertatori (non bastano i soli referti).
Guida sotto stupefacenti: l'aggravante dell'incidente stradale
Del resto, l'articolo 187, co. 1-bis, C.d.S. prende in considerazione il caso del conducente che 'in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale', con la conseguenza che l'aggravante in esso prevista può essere contestata solo qualora l'imputato, il quale circoli in condizioni di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti, con la propria condotta provochi, ossia cagioni, un incidente stradale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità, ancorché con espresso riferimento a un caso in cui uno dei soggetti coinvolti in un incidente aveva assunto bevande alcoliche, insegna infatti che: 'il mero coinvolgimento in un incidente, da parte di un soggetto che circoli in stato di ebrezza, da solo non integra l'aggravante di cui al comma 2 bis. Tale norma prevede che lo stesso abbia provocato un incidente stradale e quindi sia accertato un coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro. Assimilare il 'coinvolgimento' in un incidente con la condotta di chi 'provoca' un incidente costituirebbe un'inammissibile ipotesi di analogia in 'mala partem' (Cass. Pen. N. 37743/2013).
I presupposti del reato di cui all'art. 187 C.d.S.
Con riferimento al secondo presupposto merita invece di essere segnalata la recente sentenza numero 362/2017 del GUP di Parma (qui sotto allegata), con la quale il giudice ha ribadito che l'articolo 187 C.d.S. punisce, in generale, chi circola a bordo di un veicolo in stato di alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, precisando, a tale proposito, che il solo esito positivo delle analisi, ancorché certificato dall'espletamento di tutti gli esami di rito (analisi del sangue e delle urine, nonché visita medica), non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti per un'imputazione né tanto meno per un'eventuale condanna per il reato in parola.
Sul punto, infatti, la Cassazione a più riprese ha avuto modo di affermare che la condotta tipica del reato di cui all'art. 187 C.d.S. non si identifica in quella di chi guida dopo aver assunto una sostanza stupefacente, ma bensì in quella di colui che si pone alla guida di un veicolo in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione; ciò in quanto la predetta assunzione può essere avvenuta anche alcuni giorni prima della guida con la conseguenza che, pur risultandone comunque traccia nelle urine, l'effetto di naturale alterazione ad essa dovuta è nel frattempo cessato.
Al fine di poter affermare la penale responsabilità per il reato di cui all'articolo 187 C.d.S. in capo a un soggetto, quindi, non basta dare prova dell'assunzione di stupefacenti prima della guida, ma occorre anche dimostrare che il conducente fosse alla guida in stato di alterazione causata da tale assunzione (cfr. Cass. N. 35783/13, Cass. N. 16059/14; Cass. 39160/13; GUP Parma 362/17).
In altre parole, se dagli esami effettuati sull'imputato viene accertato che lo stesso ha assunto determinate sostanze stupefacenti, tale risultanza, da sola, non costituisce un presupposto per la sua condanna posto che per costante giurisprudenza il risultato delle analisi non può costituire di per sé prova certa del reato, essendo necessari anche altri elementi indiziari costituenti indici sintomatici dell'alterazione unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto nel quale il fatto si è verificato (ex multis: cfr. Cass. N. 7958/13; Cass. N. 52420/14; Cass. N. 1494/13).
A tal proposito, si veda anche quanto stabilito dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, nella sentenza numero 35334 del 24 agosto 2015, nella quale si legge che 'ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. Ai fini di accertare tale alterazione psico-fisica, l'esito positivo dell'analisi chimica delle urine non è di per sé sufficiente se non è accompagnato da una visita medica di supporto che accerti che il conducente abbia effettivamente guidato sotto l'effetto di stupefacenti'.
Dott. Stefano Tamagna
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Data: 22/12/2017 12:00:00
Autore: Stefano Tamagna