Naspi: non si sospende per il disoccupato che espatria
di Marina Crisafi - Anche chi espatria o soggiorna all'estero per cercare lavoro (o per motivi diversi) può continuare a percepire l'indennità di disoccupazione. Lo ha chiarito l'Inps, con la circolare n. 177/2017 (sotto allegata), a seguito del parere fornito in merito dal ministero del lavoro.
Naspi all'estero: il parere del ministero
Alla luce degli orientamenti espressi, "innovando rispetto all'orientamento seguito finora dall'istituto in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi – informa l'Inps - il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza".
In particolare, il ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione – "è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata. Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all'estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione".
Permangono, in ogni caso, in capo agli interessati, ricorda l'istituto, "i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione".
Naspi all'estero: regime di sicurezza sociale
In ogni caso, nei confronti dei beneficiari della Naspi che si rechino in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione, trova applicazione, spiega l'Inps, "lo speciale regime di sicurezza sociale che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l'esportabilità dell'indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all'estero e a carico dell'Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia".
Di conseguenza, i beneficiari dell'indennità di disoccupazione che si rechino in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – "possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell'Unione Europea alla ricerca di un'occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l'applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione".
Data: 30/11/2017 09:31:00
Autore: Marina Crisafi