Cessione del credito e conservazione dei diritti di prelazione
Poiché la finalità perseguita dall'art. 1263 c.c. è quella di far subentrare il cessionario nell'integrale situazione creditoria ceduta ed essendo la prededuzione una qualità del credito riconosciuta ad esso dalla legge (analogamente a quanto previsto per la prelazione), deve ritenersi che il credito originariamente prededotto, ove venga ceduto, non perda tale natura e vada quindi ammesso al passivo con tale rango.
Data: 06/12/2005
Autore: www.ilcaso.it