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Equo compenso è legge

Con l'approvazione del dl fiscale la novità riguarda gli avvocati e tutti i lavoratori autonomi. Ma già si parla di riforma


di Valeria Zeppilli – L'approvazione definitiva del decreto fiscale ha comportato l'approvazione anche del tanto discusso equo compenso che, nonostante la bocciatura dell'Antitrust, riguarderà tutti i lavoratori autonomi, professionisti e non, che avranno ora diritto a percepire dai clienti più forti un compenso effettivamente proporzionato al lavoro svolto.

L'equo compenso per gli avvocati

In particolare, la nuova norma va a modificare la legge professionale forense stabilendo che il compenso per i rapporti regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative e di imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole o medie imprese deve essere equo, ovverosia "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri" fissati dal Ministro della giustizia.

Clausole vessatorie

Con riferimento alle predette convenzioni, si stabilisce, inoltre, che esse si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese salva prova contraria e che le clausole in esse contenute che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, si considerano vessatorie.

Il nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense procede poi ad elencare dettagliatamente le clausole che si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, ricomprendendo tra di esse anche quelle che prevedono l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato, quelle che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione e quelle che stabiliscono che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetta soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

Si considerano invece comunque vessatorie, anche se sono oggetto di trattativa e se sono approvate per iscritto, le clausole che attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito (oltre che le clausole che consistono nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto).

Nullità del compenso

Le clausole considerate vessatorie ai sensi della nuova previsione sono nulle, con nullità che opera esclusivamente a vantaggio dell'avvocato. Per il resto, il contratto rimane valido.

L'azione per la dichiarazione di nullità va proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione delle convenzioni e il giudice, che abbia accertato la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri ministeriali.

Equo compenso per i lavoratori autonomi

Ma l'equo compenso non è un affare per soli avvocati.

Lo stesso decreto fiscale, infatti, precisa che le previsioni del nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense riguardano, in quanto compatibili, anche le prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge numero 81/2017 e, quindi, da tutti i lavoratori autonomi, anche iscritti a ordini e collegi.

Chiaramente, per gli stessi i parametri di riferimento per la determinazione giudiziale dell'equo compenso sono quelli di cui ai diversi decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge numero 1/2012.

Riforma in arrivo

Tuttavia, non si è fatto in tempo ad approvare il decreto fiscale che già si è iniziato a parlare di riforme alle disposizioni sull'equo compenso.

Tra i tanti, Boccia del PD ha annunciato l'intenzione di rendere più forte il collegamento tra equo compenso e parametri ministeriali e di chiarire che la nuova norma si applica sempre e comunque alle Pubbliche Amministrazioni.

Il presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sacconi, chiede invece che venga fugato ogni dubbio sul fatto che l'equo compenso si applica a tutti i professionisti, tutti i committenti e tutte le attività intervenendo con un atto interpretativo della legge.


Leggi anche: "Dl fiscale è legge: da bollette telefono a equo compenso, tutte le novità"

Data: 30/11/2017 19:31:00
Autore: Valeria Zeppilli