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Statali: arriva il licenziamento per chi commette molestie sessuali

E' una delle previsioni contenute nella bozza del contratto per gli statali. Dalle molestie sessuali all'accettazione di regali di valore superiore a 150 euro ecco le condotte da evitare per i dipendenti della P.A.


di Gabriella Lax - Dalla sospensione al licenziamento, ecco cosa rischiano i furbetti dei fine settimana, ma soprattutto per gli statali in caso di molestie con recidiva scatterà il licenziamento. Giro di vite nel quadro dettagliato di condotte da evitare, messe nero su bianco nella bozza del contratto per i dipendenti P.A.: obblighi ai quali sottostare se non si vuole incappare in sanzioni che spaziano dal rimprovero verbale all'espulsione.

Statali, licenziamento in caso di molestie sessuali

L'eco dei fatti di cronaca riguardanti molestie sessuali e abusi, da un parte all'altra del globo, rimbalza anche nella nuova normativa. Sarà fuori dalla Pubblica Amministrazione chi «commette molestie a carattere sessuale». Dunque rinforzate, come riporta l'Ansa, le sanzioni da infliggere in questi casi: dapprima una sospensione (fino a un massimo di 6 mesi); ma, in caso di recidiva del comportamento nell'arco del biennio, si passa al licenziamento.

Ecco la bozza del contratto per gli statali

In generale dunque, la bozza di contratto per gli statali stabilisce la sanzione più grave se c'è "recidiva" di "atti o comportamenti o molestie a carattere sessuale" o "quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità".

La nuova normativa prevede tra l'altro che resterà fuori dall'ufficio e senza stipendio, da 11 giorni a 6 mesi, in caso di «2 assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale». La stessa sanzione scatta per ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario dare continuità al servizio. Dopo questo, nei casi recidiva si passa al licenziamento con preavviso.

Inoltre si applica il licenziamento per lo statale che accetta o chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità non di "modico" valore, al di sopra dei 150 euro, come contropartita per essersi adoperati, nell'ambito del proprio ufficio, a vantaggio diretto di chi fa il dono. Infine, il codice disciplinare assorbe e recepisce il regolamento sulla condotta del 2013, chiarendo che quindi nei casi di scambio di favori non sia solo possibile, ma espressamente prevista l'espulsione.

Data: 04/12/2017 15:49:00
Autore: Gabriella Lax