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Rito abbreviato: stop per i delitti più gravi

Approvata alla Camera la proposta di legge volta a precludere l'accesso al rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo


di Lucia Izzo - L'accesso al rito abbreviato potrebbe essere presto precluso per una serie di delitti particolarmente gravi allo scopo di escludere l'accesso a sconti di pena in relazione a reati che generano un elevato allarme sociale.


È quanto previsto dalla proposta di legge N. 4376-A (qui sotto allegata), recante "Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato", ora al vaglio del Senato dopo l'approvazione della Camera in prima lettura, con 318 voti a favore, 33 contrari e 30 astenuti.

La proposta di legge propone di intervenire sulle norme disciplinanti il giudizio abbreviato, il cui accesso è attualmente consentito per tutti i reati: si tratta di un rito penale speciale che, su richiesta dell'imputato, comporta la definizione del procedimento già nella fase dell'udienza preliminare (in luogo del dibattimento) con uno sconto di pena pari a 1/3, in caso di condanna, oppure la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione a 30 anni.
La riforma, invece, propone l'esclusione dell'applicabilità del rito abbreviato in caso trattasi di procedimenti riguardanti una serie di gravi delitti.

Rito abbreviato: per quali reati sarà precluso?

Con l'approvazione della proposta, si andrebbe ad aggiungere all'art. 438 c.p.p. il comma 1-bis che esclude l'applicazione del rito abbreviato nei procedimenti per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.


Un catalogo ampio nei quali rientrerebbero, tra gli altri, i reati di violenza sessuale, omicidio, prostituzione minorile, strage, tratta di persone e sequestro di minori o a scopo estorsivo con morte dell'ostaggio.
Laddove si procedesse per tali delitti, tuttavia, la proposta lascerebbe comunque all'imputato la possibilità di richiedere il rito abbreviato, ma solo se in caso di richiesta subordinata a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, sostanzialmente per "derubricare" l'imputazione di reato formulata dal Pubblico Ministero.
In caso di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto o di integrazione probatoria, l'imputato avrà comunque facoltà di riproporle fino alla formulazione delle conclusioni in udienza preliminare.

Rito abbreviato: le altre modifiche al c.p.p.

Ancora, la proposta di legge propone l'inserimento nel codice di procedura penale di nuove norme. L'art. 438-bis, ad esempio, consentirebbe all'imputato di chiedere per la prima volta o di richiedere l'accesso al rito abbreviato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Ciò laddove siano state respinte dal GUP le richieste dell'imputato (di subordinare il rito speciale a integrazione probatoria oppure riqualificare il fatto) oppure qualora il decreto che ha disposto il giudizio abbia previsto una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

Il nuovo art. 438-ter, infine, si occuperebbe di disciplinare il rito abbreviato per i reati di competenza della Corte d'Assise.
In tal caso, qualora si procedesse per delitti per i quali la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmetterebbe gli atti alla Corte d'Assise competente per lo svolgimento del giudizio, indicando alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
In tali circostanze, pertanto, il giudizio abbreviato si svolgerebbe alla presenza dei giudici popolari e non al cospetto del GUP.

Bilanciamento aggravanti/attenuanti

Infine, la proposta di legge in esame si proporrebbe anche di inserire un ultimo comma all'art. 69 del codice penale.
In sostanza, per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dall'art. 61, numeri 1) e 4), c.p. (aver agito per motivi abbietti o futili o aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone) non potranno essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali.
Le diminuzioni di pena andranno operate sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Data: 08/12/2017 18:10:00
Autore: Lucia Izzo