Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Luce, acqua e gas: addio alle maxibollette

La Camera approva all'unanimità la legge sullo stop della fatturazione a conguaglio per le bollette di luce, acqua e gas. Ora il testo va al Senato per il sì definitivo


di Marina Crisafi - Addio alle maxibollette per legge. La Camera ha approvato ieri all'unanimità la proposta Baldelli (sotto allegata), sulla fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. Ora il testo passa al Senato per il sì definitivo con la speranza di essere approvato entro la fine della legislatura.

La scheda del ddl

Conguagli: prescrizione di due anni

In particolare, il testo introduce nei contratti di fornitura relativi ai servizi di luce gas e acqua, un termine di prescrizione pari a due anni del diritto al pagamento del corrispettivo. Nello specifico, si prevede che nei contratti di fornitura, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di un biennio. Per energia elettrica e gas, tale termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra utente e venditore, sia nei rapporti tra distributore e venditore.

Le norme si applicano sia per le fatture domestiche che delle microimprese.

Maxibollette: diritto al rimborso

La proposta di legge reca anche norme relative al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore. Nel dettaglio, laddove vengano emesse fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (e qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo), viene introdotto il diritto dell'utente (che abbia inoltrato un reclamo inerente al conguaglio) alla sospensione del pagamento, finché non sia stata verificata la correttezza dell'operato del fornitore. Introdotto anche l'obbligo del distributore di comunicare all'utente l'avvio del procedimento e di informarlo dei conseguenti diritti. All'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, viene garantito il diritto dell'utente, di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati per conguagli indebiti entro 3 mesi, salvo che la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo dipenda dalla responsabilità dell'utente stesso.

Incentivata l'autolettura

Spetterà all'Aeegsi, con propria deliberazione, determinare la definizione di misure finalizzate ad incentivare l'autolettura, senza oneri a carico degli utenti, oltre a definire misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi. In particolare entro il 1° gennaio 2020, agli utenti deve essere consentito accedere ai dati riguardanti i propri consumi.

Tempi di applicazione sulle fatture

Con riguardo all'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge, esso è limitato alle fatture la cui scadenza:

· - per il settore elettrico è successiva alla data di entrata in vigore della legge

· - per il settore del gas è successiva al 1° gennaio 2019

· - per il settore idrico è successiva al 1° gennaio 2020

Data: 06/12/2017 21:00:00
Autore: Marina Crisafi