Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento Matteo Santini - 10/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Avvocati: ecco i nuovi compensi

Tabella ad hoc per mediazione e negoziazione e soglie minime cui i giudici dovranno attenersi. In allegato i nuovi parametri stabiliti dal decreto sulla liquidazione dei compensi agli avvocati firmato dal ministro della Giustizia


di Valeria Zeppilli – Il Ministro della giustizia ha firmato uno schema di decreto (qui sotto allegato), già trasmesso al Consiglio di Stato, che prevede una nuova determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, anche alla luce della recente entrata in vigore dell'equo compenso.

Leggi: Avvocati: firmato il decreto sui nuovi compensi

Mediazione e negoziazione

La principale novità riguarda l'introduzione di una tabella apposita per la mediazione e la negoziazione assistita, che distingue tali procedimenti in tre fasi, per ognuna delle quali sono previsti specifici compensi a seconda di quale sia lo scaglione di valore di riferimento tra i sei contemplati. Si tratta, in particolare, della fase dell'attivazione della procedura, della fase di negoziazione vera e propria e della fase di conciliazione.

Freno alla discrezionalità del giudice

Facendo proprie le richieste avanzate dal CNF, il Ministro della giustizia ha poi posto dei limiti alla discrezionalità dei giudici nella liquidazione concreta dei compensi degli avvocati, stabilendo che i valori medi delle tabelle potranno essere diminuiti al massimo al 50%, mentre per l'attività istruttoria la riduzione massima è fissata al 70%.

Molteplicità di assistiti

Nel caso in cui l'avvocato assiste più soggetti, l'aumento del compenso unico passa dal 20% al 30% per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci, e dal 5% al 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino a massimo (non più venti ma) trenta soggetti.

Inoltre, mentre oggi è previsto che se, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei loro confronti non comporta l'esame di questioni di diritto e di fatto specifiche e distinte il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30%, lo schema di decreto propone di limitare la possibilità di riduzione a massimo il 30%, ponendo un ulteriore limite alla discrezionalità del giudice.

TAR e Consiglio di Stato

Un'ultima rilevante novità che potrebbe presto concretizzarsi se le modifiche alla disciplina dei parametri forensi dovesse andare definitivamente in porto è rappresentata dalla previsione di un aumento di regola sino al 50% del compenso per la fase introduttiva del giudizio nel caso in cui, nei giudizi dinanzi al TAR o al Consiglio di Stato, siano proposti motivi aggiuntivi.


Data: 09/12/2017 20:50:00
Autore: Valeria Zeppilli