Biotestamento: è legge
di Marina Crisafi - Dopo la maratona di ieri, il Senato ha appena approvato (con 180 voti favorevoli, 71 contrari e sei astenuti), le norme sul Biotestamento, nel testo già licenziato dalla Camera nell'aprile scorso.
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Biotestamento: la scheda
- Consenso informato
L'art. 1 della legge sul testamento biologico prevede che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge". Viene promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato "nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico". Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria, nonché, sono coinvolti, ove il paziente lo desideri "anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia" dello stesso.
Al comma 3, viene sancito espressamente che "ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi". Il paziente può altresì scegliere di "rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole". Ciò viene registrato sia nella cartella clinica che nel fascicolo sanitario elettronico, unitamente al consenso informato, documentato in forma scritta, attraverso videoregistrazioni o dispositivi particolari per i disabili.
- Diritto al rifiuto delle cure
La legge sancisce che "ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso". Viene fissato anche il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso in precedenza prestato, anche se ciò comporta l'interruzione del trattamento sanitario (ivi comprese la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale).
- Medico esente da responsabilità
Laddove il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a prospettare al paziente (ovvero ai suoi familiari) le conseguenze della decisione e le possibili alternative. In ogni caso, il medico "è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo", per cui di conseguenza "è esente da responsabilità civile o penale".
La volontà del paziente dovrà essere rispettata anche nelle situazioni di emergenza e urgenza e le strutture dovranno garantire la piena attuazione della stessa. Tuttavia, viene espressamente affermato che il paziente "non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali". Dunque a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
- Divieto di accanimento terapeutico
L'art. 2 sancisce l'obbligo per il medico di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario. In sostanza, dunque, l'appropriata terapia del dolore è sempre garantita. Tuttavia, il medico "nei pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati". Il sanitario, con il consenso del paziente, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore.
- Minori e incapaci
Anche i minori di età o incapaci devono poter ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute ed essere messi nelle condizioni di esprimere la propria volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario in tal caso è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore.
Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata o l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), o il rappresentante legale della persona minore rifiutino le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano necessarie, la decisione spetterà al giudice tutelare.
- Disposizioni anticipate di trattamento
La nuova legge introduce le Dat, disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte – può - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari".
La persona indica anche un soggetto che ne faccia le veci (fiduciario) e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie.
Le Dat sono esentasse.
- Pianificazione condivisa delle cure
In caso di patologie croniche o invalidanti destinate ad evolversi con prognosi infausta, tra medico e paziente può attuarsi una pianificazione condivisa delle cure, alla quale tutta l'equipe sanitaria è tenuta ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
Data: 14/12/2017 21:33:00
Autore: Marina Crisafi