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Processo civile: precisazione conclusioni e comparsa conclusionale

I momenti salienti della rimessione della causa in decisione



di Simone Sambucci - Sebbene gli elementi messi a disposizione del giudice vengano generalmente a delinearsi durante la fase istruttoria del processo civile, un momento particolarmente importante nell'ambito di definizione di una controversia è, certamente, quello della rimessione della causa in decisione.

La rimessione della causa in decisione

La rimessione della causa in decisione è la fase susseguente a quelle di trattazione e di istruzione probatoria, ed è il momento che introduce la c.d. fase della decisione. Del resto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza per la precisazione conclusioni, è implicitamente contenuto quello di chiusura dell'istruttoria, essendo questa un necessario presupposto logico-giuridico della decisione stessa.

L'udienza di precisazione delle conclusioni

Il primo momento degno di nota della fase finale del processo civile è indubbiamente quello dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c., il quale, al primo comma, recita testualmente: "Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, […] invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma".

Nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., quindi, le parti provvedono a formulare in modo preciso e definitivo tutte le domande che intendono sottoporre al giudice, in base agli elementi emersi durante il processo. In questa udienza le parti non possono modificare le domande e le conclusioni già proposte negli atti introduttivi del giudizio o in fase di modificazione/precisazione delle domande nei termini assegnati dal giudice all'udienza di comparizione e trattazione della causa, ma possono comunque:

1) rinunciare ad una o più domande;

2) diminuire il petitum (oppure aumentarlo in caso di sopravvenienza di norme o di fatti, ferma restando la causa petendi);

3) limitarsi a rimandare alle conclusioni già formulate negli atti precedenti.

Precisazione conclusioni: la mancata fissazione dell'udienza

Occorre precisare che, secondo orientamento costante della Suprema Corte, la mancata fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni non comporta nullità del procedimento, potendo disporsi il rinvio della causa al collegio anche nell'udienza di comparizione, quando non si ravvisi la necessità di istruttoria e le parti siano già in grado di formulare in maniera precisa le conclusioni che intendono sottoporre al giudice (Cass. 484/1974; 1233/1979; 1187/1984). Così come anche, pure in caso di fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni, la mancata precisazione delle stesse non comporterebbe alcuna diretta conseguenza, in quanto si presume che la parte abbia voluto far riferimento alle domande o eccezioni formulate precedentemente nei suoi atti processuali.

Se, al contrario, nonostante le conclusioni siano state precisate dalla parte, alcune domande, eccezioni o istanze non vengono da essa riproposte, tale omissione farebbe presumere, secondo parte della giurisprudenza, la rinuncia o l'abbandono delle stesse.

La Corte di Cassazione, in merito, ha infatti evidenziato che "la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa"(Cass. 2093/2013).

Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha anche statuito in ordine alla eventualità della non riproposizione di una domanda, la quale risulti però essere un necessario presupposto tecnico-giuridico di altra domanda regolarmente proposta. In tal caso, secondo la Corte, vige la c.d. presunzione di persistenza della domanda non reiterata, affermando precisamente che: "[…] in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato" (Cass. 2093/2013).

La comparsa conclusionale

Momento successivo alla precisazione delle conclusioni, è poi quello della comparsa conclusionale, ex art. 190 c.p.c.: parliamo di un atto di natura meramente illustrativa, in cui è riassunta tutta la linea difensiva della parte assistita. Le comparse conclusionali devono essere depositate in cancelleria entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione. Come per la precisazione delle conclusioni, ed in accordo con la natura puramente illustrativa della comparsa conclusionale, le parti non possono introdurre domande nuove, avendo tali due momenti solo la funzione di formulare in modo definitivo le domande e le conclusioni già evidenziate negli atti precedenti (precisazione conclusioni), e di riassumere sic et simpliciter la propria linea difensiva processuale (comparsa conclusionale). Depositate le comparse conclusionali, sono possibili delle c.d. memorie di replica, ovvero atti con cui le parti replicano alle deduzioni avversarie evidenziate nella comparsa conclusionale (le parti tuttavia, d'accordo tra loro, possono anche rinunciarvi).

Infine, riguardo ai termini per il deposito della comparsa e delle memorie di replica, l'art. 190 c.p.c., I comma, rubricato "Comparse conclusionali e memorie", recita: "Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi".

Per approfondimenti vai alla guida di procedura civile Precisazione delle conclusioni e assunzione della causa in decisione

Data: 17/12/2017 14:00:00
Autore: Simone Sambucci