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Tredicesima: a chi spettano i 154 euro in più?

L'INPS precisa i requisiti dei pensionati per ottenere l'importo aggiuntivo pari a 154,94 euro sulla pensione di dicembre


di Lucia Izzo - Per moltissimi lavoratori dicembre è tempo di tredicesima (per approfondimenti: Tredicesima: a chi spetta e come si calcola), così come per molti pensionati.

Tredicesima: l'importo aggiuntivo di 154 euro

In particolare, proprio a quest'ultimi l'INPS pagherà sulle pensioni di questo mese un importo aggiuntivo di 154,94 euro che renderanno più corposa la "gratifica natalizia". Tuttavia, la somma spetterà soltanto a coloro che rientrano in una precisa forbice reddituale, personale e familiare.
Si tratta di uno dei c.d. diritti inespressi introdotto dalla Finanziaria 2001 (art. 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388) per i titolari di pensioni il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste ovverosia i pensionati "incapienti" che, pur avendo diritto alle detrazioni fiscali, non possono goderne perché il loro importo è superiore alle imposte che dovrebbero pagare.
Con il messaggio del 28 novembre 2017, n. 4755, l'INPS ha descritto le modalità di pagamento dell'importo aggiuntivo per l'anno 2017.
La legge chiarisce che l'importo aggiuntivo verrà corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità oppure, in mancanza di tredicesima, sull'ultima rata di pensione annua.

Per le pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), il pagamento verrà effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo; invece, quanto alle pensioni della gestione pubblica, il pagamento sarà effettuato a cura delle sedi, che devono verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti.

A chi spetta l'importo aggiuntivo della tredicesima?

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è prevista per le tutte le pensioni, a eccezione delle categorie di seguito indicate:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 198(VESO33), 199(VESO92).

Sono, inoltre, escluse dalla lavorazione:
- le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5), (PNCT10 codice pensione = S - spettacolo e sport);

- le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI(1) = 2), (PNATC0 codice esonero = 1 - spettacolo e sport);
- le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
- le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- le pensioni con importo mensile di dicembre 2017 pari a zero;
- le pensioni eliminate.

Tredicesima: limiti reddituali per la prestazione

I limiti di reddito annui per il calcolo dell'importo aggiuntivo sono, relativamente all'anno 2016: 9.785,85 euro come limite personale (pensionato solo) e 19.573,71 euro come limite familiare (pensionato coniugato).
Non spetta nulla al pensionato se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2016 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) risulti maggiore di euro 6.524,57 (T.M. anno + importo aggiuntivo). Se, invece, l'importo complessivo di cui sopra è minore o uguale a euro 6.542,57, il pensionato potrà ottenere l'intero importo aggiuntivo se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge.

Nel caso in cui l'importo complessivo dei trattamenti di pensione del titolare è compreso fra il trattamento minimo (6.524,57) e il trattamento minimo maggiorato dell'importo aggiuntivo (6.679,51), viene corrisposta la differenza, a condizione che risultino soddisfatti i limiti di reddito personali e/o coniugali, anch'essi maggiorati dell'importo aggiuntivo.
Si rammenta che nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve comunque essere superato il limite di reddito personale.
Le procedure hanno verificato che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superasse il limite previsto per l'anno 2016 e hanno provveduto all'attribuzione provvisoria dell'importo aggiuntivo per l'anno 2017, in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato.
Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Invece, nel caso di pensione con decorrenza infrannuale, abbinata con altra pensione avente decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.
Qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il pagamento dell'importo aggiuntivo verrà corrisposto dall'Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tal fine il Casellario provvederà a trasmettere all'Ente competente la relativa segnalazione.

Quattordicesima 2017 (seconda tranche)

Nel medesimo messaggio, l'INPS si è pronunciata anche sulla corresponsione della seconda tranche della somma aggiuntiva per l'anno 2017 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127, così come modificato dalla legge 232 del 11 dicembre 2016).

Come di consueto, anche per il 2017 la somma aggiuntiva è stata attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2017, avevano un'età maggiore o uguale a 64 anni entro i limiti reddituali previsti.
Invece, coloro che hanno perfezionato il richiesto requisito anagrafico dal 1° agosto al 31 dicembre 2017, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2017, la corresponsione verrà effettuata sulla mensilità di dicembre, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste (cfr. messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017).

Data: 16/12/2017 14:00:00
Autore: Lucia Izzo