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Droghe leggere e pesanti: quale differenza

Il diverso regime sanzionatorio previsto in tema di sostanze stupefacenti leggere e pesanti


Avv. Walter Casciello - Prima di entrare nel merito delle differenze tra droghe leggere e pesanti e del relativo regime sanzionatorio, preliminarmente è utile analizzare in linea generale i concetti della cessione e della detenzione della sostanza stupefacente.

Cessione e detenzione sostanze stupefacenti

Orbene con il primo termine la giurisprudenza fa riferimento ad concetto squisitamente letterale del termine, considerando la cessione di sostanze stupefacenti un reato connotato da carattere della realità, intesa come necessario passaggio materiale del bene da un soggetto all'altro, seguite dall'accordo con l'acquirente e dalla consegna del bene.

Più interpretativo invece appare il termine della detenzione: esso come è noto in tema di stupefacenti ex art. 73 del d.P.R. 309/90 indica parametri, sulla base dei quali apprezzare la destinazione ad "uso non esclusivamente personale" di sostanze stupefacenti, sicché non è sufficiente l'accertamento di uno solo di essi perché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Cassazione penale , sez. IV, 15 ottobre 2009, n. 45916).

La costante giurisprudenza (ex plurimis Cassazione) ha identificato come modalità di presentazione l'essere in possesso di banconote di piccolo e medio taglio, bilancini di precisione, confezionamento già suddiviso della sostanza… ed altri fattori valutabili complessivamente dal Giudice.

Differenza droghe leggere e pesanti: l'iter normativo

Posta queste utile premessa, entrando nel merito della differenza tra droghe leggere e pesanti, l'iter normativo da cui discendere è quello datato 12 Febbraio 2017 quando, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti compresa tra l'anno 2006 al marzo 2013.

La Legge Fini-Giovanardi, prima della pronuncia della Consulta, aveva eliminato la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti ed aveva assimilato il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità, prevedendo la circostanza attenuante ad effetto speciale che segue: "Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000". La norma riceveva un primo intervento riformatore a mezzo del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, nel modo che segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la quantità o qualità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000".

Dopo l'illegittimità si è quindi tornati alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingueva appunto tra droghe leggere (hashish, marijuana) e droghe pensanti (eroina, cocaina…).

Precisamente, l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (Test Unico stupefacenti) «prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere".Infatti le droghe leggere sono punite con la pena della reclusione da due a sei anni, viceversa, la legge stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti" puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni.

Droghe leggere e pesanti: la giurisprudenza

La differenza de qua però non riguarda la fattispecie in cui il fatto lieve ex art. 73/5 Tu stup., o "quinto comma" su cui è intervenuta la l. 76/2014, entrata in vigore il 21 maggio 2014, che punisce lo spaccio "lieve" di sostanze stupefacenti senza distinzione fra droghe leggere e pesanti con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Tale situazione è riscontrabile quando l'azione è modesta (mezzi, le modalità e le circostanze) e/o lieve anche nell'oggetto materiale del reato (qualità e quantità delle sostanze).

Ciò posto, visto il ritorno alla distinzione, in giurisprudenza ci si è posti il problema di verificare la compatibilità costituzionale della disarmonia derivante dalla sostanziale introduzione di una indistinta risposta sanzionatoria per i fatti di lieve entità e che con la decisione della Consulta determinava il ripristino di un'assai marcata distinzione del trattamento sanzionatorio, a seconda che i fatti stessi abbiano ad oggetto "droghe pesanti" ovvero "droghe leggere".

Laddove è però utile precisare, si è ritenuto ipotizzabile il fatto lieve anche in presenza di quantità significative (Sez. VI, n. 9723 del 2013, cit., relativa ad un quantitativo di marijuana corrispondente a 200 dosi), tali aperture sono state operate solo per le droghe leggere, mentre maggiore è stato il rigore in tema di "droghe pesanti". Invero l'ipotesi attenuata va distinta anche in ragione del possibile guadagno ricavabile dalla vendita, il che varia a seconda del valore della sostanza stupefacente posta in commercio, maggiore per le droghe pesanti (Cassazione penale, sez. VI, 18/07/2013, n. 41090).

Avv. Walter Domenico Casciello

Tirocinante presso il Tribunale di Nocera Inferiore (ex art 73)

Praticante presso lo studio legale "Diaz-Pagano" sito in Scafati alla Via dell Resistenza III trav n. 3

Casciello.walter@virgilio.it

walterdomenicocasciello@pec.it

Data: 16/12/2017 12:00:00
Autore: Walter Casciello