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Cassazione: niente trasferimento per il dipendente che soffre d'ansia

Per la Suprema Corte, il datore deve operare un bilanciamento degli interessi in gioco e assicurare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni e la sede di lavoro


di Lucia Izzo - Illegittimo il trasferimento del dipendente che soffre d'ansia e può recarsi sul posto di lavoro solo con il bus e per tragitti brevi. Ciò in quanto il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la compatibilità dello stato di salute con le mansioni e la sede di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 29954/2017 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso avanzato dalla datrice di lavoro nei confronti della dipendente.

La vicenda

In prime cure, il Tribunale aveva accolto la domanda della lavoratrice e dichiarando illegittimo il suo trasferimento presso un altro Comune: il giudice aveva accertato, infatti, che la donna era affetta da un "disturbo d'ansia generalizzato" e anche il Collegio medico della locale USL aveva ritenuto la lavoratrice non più idonea in maniera permanente a svolgere l'attività di portalettere.

Stessa conclusione anche in appello: l'espletata CTU medico legale aveva confermato il disturbo d'ansia di cui soffriva la donna, che la rendeva inidonea all'uso del mezzo privato. Pertanto, la dipendente avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro solo con mezzo pubblico e le sarebbe dovuta essere assegnata, pertanto, una sede raggiungibile dalla propria residenza con corse dirette, come indicato dal perito d'ufficio.

Inoltre, secondo i giudici, la società non poteva addurre le esigenze della sede di destinazione, posto che la dipendente aveva contattato un collega disponibile a trasferirsi al suo posto presso quella sede, lasciandole la sua posizione lavorativa nel Comune a lei congeniale. Tuttavia, tale scambio non si era potuto effettuare per il rifiuto della datrice di lavoro.

Niente trasferimento per la lavoratrice che soffre d'ansia

Anche in Cassazione, le doglianze della società, tese a contestare le motivazioni della sentenza impugnata, non trovano accoglimento. Per gli Ermellini, infatti, il giudice a quo ha adeguatamente motivato sul punto, rilevando come le relazioni peritali avessero illustrato compiutamente la condizione psichica della dipendente.

La Corte territoriale ha ripreso tali conclusioni esplicitando in maniera coerente e priva di vizi logici la ragione per cui l'infermità della lavoratrice non era compatibile con tragitti di mezzi pubblici non diretti, ma soggetti a coincidenze, che influivano sullo stato di ansia dovuto al disturbo di cui la stessa era affetta.

Quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, sottolinea la Cassazione, tenendo altresì conto dei rilievi dei CTP, replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte.

Deve, inoltre rammentarsi che sulla datrice grava l'obbligo di osservare l'art. 2087 c.c. in termini di tutela delle condizioni di salute della dipendente, dovendo assicurarsi la compatibilità dello stato di salute con le mansioni e con la sede di lavoro, nonché l'onere ex art. 2103 c.c. di provare le ragioni obiettive del trasferimento.


Pertanto, va censurata la scelta della società che non ha autorizzato, stante la disponibilità del collega della lavoratrice, lo scambio materialmente possibile tra le sedi di lavoro, sia stante l'omogeneità delle mansioni che la situazione pressochè simile dell'organico nelle due sedi. La decisione aziendale avrebbe dovuto operare bilanciando equamente i contrapposti interessi in gioco.
Data: 18/12/2017 09:49:00
Autore: Lucia Izzo