Intercettazioni: le novità del decreto approvato
di Valeria Zeppilli – Lo schema di decreto sulle intercettazioni, delegato dalla legge n. 103/2017 di riforma del processo penale (qui sotto allegato), è stato approvato dal Governo all'esito del secondo esame preliminare e si avvicina sempre più al via libera definitivo, che dovrebbe arrivare con il prossimo Cdm entro la fine dell'anno.
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Con esso si tenta, da un lato, di confermare il ruolo delle intercettazioni di strumento fondamentale di indagine e, dall'altro lato, di creare un equilibrio giusto tra la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni e il diritto all'informazione.
Ecco le novità:
Il reato di diffusione di riprese e registrazioni
Il decreto, come prima cosa, introduce nel codice penale il reato di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente, punendo con la reclusione sino a quattro anni (a querela della persona offesa) chi procede alla loro diffusione con il fine di recare danno all'altrui reputazione o all'altrui immagine. Non è punibile, in ogni caso, la diffusione delle riprese o delle registrazioni che deriva in maniera diretta e immediata dall'utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o che viene eseguita per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Conversazioni irrilevanti niente trascrizione
Le comunicazioni e le conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini in ragione del loro oggetto o dei soggetti coinvolti, invece, non potranno essere trascritte, neanche sommariamente. Lo stesso deve dirsi per le conversazioni che riguardano i dati personali che la legge definisce sensibili.
Resta salva la facoltà del PM di disporre con decreto motivato che le comunicazioni e le conversazioni rilevanti per i fatti oggetto di prova e le comunicazioni e le conversazioni relativi a dati personali sensibili necessarie ai fini di prova siano trascritte nel verbale.
Comunicazioni tra avvocato e assistito riservate
La riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e assistito viene invece circondata da tutele ulteriori rispetto a quelle attuali, sancendo l'impossibilità che dall'eventuale coinvolgimento del difensore nell'attività di ascolto legittimamente eseguita possa derivare la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni.
Deposito e selezione dei materiali intercettati
Per quanto riguarda il deposito e la selezione dei materiali intercettati, lo schema di decreto introduce una disciplina suddivisa in due fasi.
In un primo momento, vengono depositate tutte le conversazioni e le comunicazioni, unitamente ai relativi atti; successivamente vengono acquisite quelle rilevanti e utilizzabili e vengono stralciate tutte le altre, con destinazione all'archivio riservato.
La custodia di quest'ultimo archivio viene affidata al pubblico ministero, il quale potrà permettere ai difensori e al giudice l'ascolto e l'esame, ma non la copia, di quanto in esso depositato sino a che la procedure di acquisizione non si concluda.
In tal modo, viene di fatto abolito il modello incentrato sulla cd. udienza stralcio.
Reati contro la PA
Per i più gravi reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tuttavia, le condizioni di impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche divengono più semplici. In particolare la relativa autorizzazione viene sottoposta a presupposti meno restrittivi di quelli attuali.
Uso dei trojan horse
Il decreto si occupa poi delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni attraverso i cosiddetti trojan horse, ovverosia con l'immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili.
Questi ultimi, in particolare, devono essere attivati da remoto secondo le previsioni del programma di indagine del PM e non possono essere mantenuti attivi senza limiti spazio-temporali. Negli ambienti domiciliari devono essere sempre disattivati a meno che non vi sia prova che l'attività criminosa oggetto di indagine si stia svolgendo proprio in tali luoghi o si tratti di delitti più gravi (ad esempio, delitti di mafia o di terrorismo).
Esame del materiale intercettato
Tra le altre previsioni si segnala, infine, quella, frutto dei pareri delle Commissioni parlamentari, che prevede l'innalzamento del termine per l'esame da parte della difesa del materiale intercettato, che passa da cinque a dieci giorni dopo il deposito con possibilità di proroga in ragione della quantità e della complessità del materiale.
Data: 20/12/2017 06:00:00Autore: Valeria Zeppilli