Bollette a 28 giorni: si può chiedere il rimborso
Dott.ssa Zaira Niaty - Il tema del pagamento delle bollette a cadenza ogni 28 giorni, ultimamente è divenuto uno dei temi di attualità più dibattuti di questo fine anno.
Le polemiche e le osservazioni puntuali, bensì, anche opportune da parte degli utenti di riferimento sono state molteplici, e diverse associazioni dei consumatori si sono attivate per far rientrare l'incresciosa situazione, tanto è vero che arrivata all'attenzione del Parlamento, lo stesso ne ha approvato la conversione del D.L 148/2017 con legge del bilancio 2017, l'arresto sull'illegittimità delle fatturazioni non più bimestrali a partire dal primo maggio 2015, come abuso da parte dei gestori telefonici.
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Bollette a 28 giorni: si può chiedere rimborso?
E ad onor di quanto sopra premesso, il quesito al quale si intende rispondere in questa sede, è se vi è o meno la possibilità di poter ottenere legalmente a mezzo l' esperimento di un reclamo-diffida un rimborso pregresso di ciò che è stato versato ingiustamente da parte degli utenti forzatamente, apportando così, in favore delle casse delle diverse compagnie telefoniche milioni di euro.
Prima di rispondere all'interrogativo, ci si deve porre necessariamente una serie di osservazioni di carattere logico-giuridico, nel commentare articoli cardine: l'art. 650 c.p., l' art. 2033 c.c. e l'art. 2041 c.c., per l'effetto della delibera Agcom 121/17/CONS e da ultimo la legge di bilancio 2017.
La Delibera Agcom 121/17/CONS art.1
La suddetta delibera è stata emanata in data 15 marzo 2017 ed in modifica alla delibera n. 252/16/CONS, la quale disciplina la misura a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica e, in ragione del contenuto di tale indirizzo è inevitabile non poter fare un idoneo collegamento con le tre suddette norme che andiamo ad analizzare per far sì che si possa attuare una tutela reale verso i milioni di utenti che hanno contribuito passivamente ed involontariamente a "potenziare" le casse delle multinazionali telefoniche.
Art. 1 Delibera Agcom 121/17/CONS commi integrativi di interesse all'argomento:
10) << Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima>>;
e 11) << Gli operatori di telefonia mobile che adottano una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, informano prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell' avvenuto rinnovo dell' offerta>>.
Alla lettera e sotto un ordine temporale, l' ordine emanato dall'Autorità garante delle comunicazioni, sembrerebbe essere stato disatteso dai gestori, in sfavore di quegli utenti che dal marzo 2017 all'agosto 2017 hanno continuato a ricevere fatturazioni a scadenza ogni 28 giorni.
Ma, invero, l'illiceità si configurerebbe già dal primo maggio 2015, data in cui i gestori telefonici ed in particolare verso la telefonia fissa, hanno inteso far cassa con questo sistema.
Spieghiamo il perché nel passaggio successivo.
Aspetti normativi codicistici artt. 650 c.p. , 2033 c.c. e 2041 c.c.
La delibera suddetta è entrata in vigore come è stato affermato precedentemente nel marzo 2017 e le fatturazioni non a cadenza mensile, per molti utenti hanno riguardato ugualmente il periodo successivo. Infatti, per l'effetto di questo comportamento illecito si ritiene ancora che si possa applicare nei confronti delle compagnie telefoniche l'istituto penale sostanziale dell'Inosservanza del provvedimento dell'autorità, ex art. 650 del codice penale.
Mentre, sotto un profilo squisitamente civilistico si può sostenere avverso la condotta dei gestori telefonici la piena applicabilità dell'Indebito oggettivo, ex art. 2033 del codice civile, secondo il quale, "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento , se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".
Ebbene, gli utenti con un attento calcolo in base alla propria posizione, possono richiedere la restituzione della differenza versata nei 28 giorni e avere diritto anche agli interessi del periodo di riferimento. La mala fede della compagnia telefonica si integrerebbe successivamente al periodo di emanazione della delibera di cui sopra, mentre la presunta buona fede antecedentemente all'introduzione della modifica della delibera, ma, in entrambi i casi gli utenti hanno diritto alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Ed infine, si intende menzionare anche l'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., in base al quale "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra parte è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".
Bollette a 28 giorni: azione reclamo/diffida per chiedere il rimborso
E' alla luce di queste norme, sulle quali si basa l'argomentazione svolta, attraverso le quali è possibile legalmente poter esperire senza condizioni, un'azione di reclamo/diffida, affinché si possa chiedere legittimamente il rimborso delle somme pagate nelle bollette non mensili e che hanno fatto arricchire ingiustamente i gestori telefonici, tenuti senza nulla questio alla restituzione seppur di piccole somme, ciò in quanto, tutti coloro che hanno versato avrebbero potuto impiegarle diversamente e produttivamente.
Piccole somme, si ribadisce ancora che hanno contribuito a far aumentare il potere economico di Tim, Vodafone, Fastweb, Wind e via dicendo, contrarie al principio di tutela dei singoli utenti da sempre visti come contraenti deboli.
E a parere della scrivente tutto ciò andrebbe scompaginato concretamente, con le piccole grandi battaglie legali a favore inequivocabile degli utenti/consumatori.
Per maggiori informazioni sull'iniziativa e compilazione del modulo di reclamo/diffida con richiesta di rimborso pregresso di quanto versato illegittimamente in più per ogni bolletta su rete fissa a 28 giorni inviata dal gestore in indirizzo dal 1° maggio 2015 in violazione della Delibera 121/17/CONS, si può scrivere al seguente indirizzo mail: infostudiolegals@libero.it
Dott.ssa Zaira Niaty
Esperta in diritto del consumo e tutela delle utenze c/o Movimento Difesa del Cittadino
mail: infostudiolegals@libero.it
Data: 24/12/2017 15:50:00
Autore: Zaira Niaty