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Responsabilità medica: la giurisprudenza sul consenso informato

Alcune sentenze rilevanti della Corte di cassazione su un aspetto fondamentale del rapporto tra medico e paziente


di Valeria Zeppilli – Nel nostro ordinamento, l'azione del medico nei confronti del paziente è subordinata a un fondamentale presupposto di legittimità: il consenso dell'interessato a sottoporsi a quel determinato trattamento sanitario, dato dopo essere stato adeguatamente informato di tutti gli aspetti utili a formare la sua decisione. Oltre che informato, il consenso deve essere libero, consapevole e sempre revocabile.

L'importanza del consenso informato del paziente si comprende bene solo considerando che, in sua assenza, il sanitario che esegue comunque il trattamento può andare incontro a responsabilità, sia di natura civile che di natura penale.

La giurisprudenza sul consenso informato

Sul consenso informato, quindi, il ruolo della giurisprudenza assume una rilevanza fondamentale, con la conseguenza che meritano di essere segnalate alcune delle più interessanti pronunce rese negli ultimi anni dalla Corte di cassazione.

Completezza dell'informazione

Con la sentenza numero 26827/2017, ad esempio, i giudici hanno precisato che, se il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente è del tutto generico, la sottoscrizione non basta per ritenere che il medico abbia effettivamente fornito tutte le informazioni necessarie per quel determinato trattamento sanitario (v. anche Cass. n. 24791/2011).

Sul punto va segnalata anche la pronuncia numero 2177/2016, che ha chiarito quando un consenso informato può dirsi effettivamente completo e utile allo scopo perseguito dalla sua sottoscrizione. Esso, nel dettaglio, deve contenere le informazioni utili affinché il paziente abbia piena conoscenza sia della natura, della portata e dell'estensione del trattamento, sia dei suoi rischi e delle possibili conseguenze negative, sia, infine, dei risultati conseguibili.

Se invece, come chiarito nella sentenza numero 15698/2010, il medico non fornisce tutte le informazioni scientificamente possibili sulle terapie che intende praticare, sull'intervento chirurgico che intende eseguire e sulle relative modalità, l'obbligo su di lui gravante in ordine all'ottenimento del consenso informato non può dirsi adempiuto.

Qualità soggettiva del paziente

Nella citata sentenza numero 2177/2016 la Cassazione ha anche chiarito che la qualità del paziente, se può incidere sulle modalità dell'informazione e sul linguaggio adottato, non rileva in nessun modo ai fini della completezza e dell'effettività del consenso.

In tal senso i giudici si erano espressi anche nella pronuncia numero 19220/2013, che, precisando che la qualità del paziente non è utile per stabilire se in un determinato caso vi sia stato o meno consenso informato, ha comunque sottolineato che la stessa incide sulle modalità dell'informazione, che deve infatti estrinsecarsi in spiegazioni che sono adeguate al livello culturale del paziente e al grado di conoscenze specifiche di cui questo dispone.

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Data: 27/12/2017 14:00:00
Autore: Valeria Zeppilli