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Gestione abusiva rifiuti: niente reato se la condotta è occasionale

Così ha stabilito la Cassazione, ricordando che non si configura il reato di gestione di rifiuti non autorizzata se la condotta è caratterizzata da assoluta occasionalità


di Manuele Serventi Merlo - Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.° 152, definito comunemente Testo Unico in materia ambientale, all'art. 256, rubricato "attività di gestione di rifiuti non autorizzata", punisce con diverse sanzioni penali molteplici condotte ritenute rilevanti.

Gestione abusiva rifiuti: quando si realizza il reato

Tra queste condotte, rientra anche quella consistente nell'effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione in materia di rifiuti senza che vi siano le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni stabilite da tutte una serie di specifiche disposizioni richiamate dalla norma incriminatrice esaminata.
se si realizzano i presupposti sopra descritti, il reo può essere condannato con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi, oppure con la pena dell'arresto da sei mesi a due e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Perché si configuri il reato, come ricordato in precedenza, tuttavia, è necessario che se ne ravvisino tutti i presupposti.
Fra questi presupposti rientra anche quello per il quale la condotta posta in essere dal soggetto attivo deve consistere in una "attività di gestione di rifiuti".

Rifiuti: no al reato se la condotta è occasionale

Attività non ravvisabile, secondo la pronuncia n. 24115/2017 della terza sezione penale della Cassazione (sotto allegata), quando la condotta sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
Così statuendo, la Suprema Corte ha, sostanzialmente, sconfessato il precedente orientamento per cui il reato previsto dall'art. 256, co. 1, T.U. Ambiente, poteva configurarsi anche con una sola condotta (Cass. Pen. 749/2011; Cass. Pen. 627/2011).

Al contrario, la sentenza in commento ha, di fatto, ripreso quelle pronunce per le quali la rilevanza "della assoluta occasionalità ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì, appunto, dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale".
Assoluta occasionalità della condotta che deve essere dedotta sulla base di indici dai quali emerga l'inesistenza di un'organizzazione imprenditoriale e/o professionale finalizzata all'espletamento delle diverse attività descritte dall'art. 256, co. 1, T.U. Ambiente.
Risulterà rilevante, per dimostrare quanto sopra, ad esempio, verificare il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, il tipo di veicolo usato se funzionale al trasporto, oppure la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta esaminata.
Data: 29/12/2017 14:00:00
Autore: Manuele Serventi Merlo