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La frode fiscale e l'agente pagatore

A leggere l'ACCORDO del dicembre 2004 fra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1).I tempi cambiano, inizia l'epoca della chiarezza e della trasparenza. Dei conti e depositi segreti, rintracciabili attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano per il territorio Elvetico uno dei principali elementi di distinzione per effetto di una riservatezza blindata, rimane ormai un lontano ricordo.Ne siamo felici (2).L'Accordo sottoscritto, individua nella figura dell'Agente pagatore ? ex art.6 dell'Accordo ? il preposto alla contabilizzazione degli interessi da corrispondere al ?risparmiatore?, attraverso una ritenuta alla fonte compresa fra il 15% e 35%.In altri termini, le banche svizzere, assumeranno il ruolo di Sostituto d'imposta dello Stato di residenza del cliente, trattenendo il 25% del gettito formato dalla ritenuta, mentre la differenza viene versata allo Stato membro, una volta all'anno ed in unica soluzione.In questo ambito, sono state definite le fattispecie prodromiche allo scambio di informazioni (ex art.10 dell'Accordo) tra i due Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla FRODE FISCALE.Trattasi di una casistica esemplificativa, sia pure suscettibile di integrazioni e modifiche, così delineata:1. il titolare di una Impresa individuale che omette di indicare nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti dall'Agente pagatore, produce una contabilità incompleta concretizza una ?Frode fiscale?;2. analoga frode, si ha in presenza della utilizzazione di un documento ottenuto dall'Agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale;3. una persona fisica che produce documenti contabili che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo a una società terza, simulando l'esistenza di un rapporto fiduciario al solo fine di attribuire la ricchezza ad altri; anche questa è Frode fiscale;4. al fine di ottenere una riduzione dell'imposta che un Agente pagatore deve scomputare secondo il 3°comma dell'art.3 dell'Accordo, la persona fisica che utilizza falsamente un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte;5. secondo l'Accordo, una persona fisica cittadina dell'Unione Europea , entrata in relazioni contrattuali con l'Agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che falsamente dichiara di essere residente in uno Stato terzo (extra UE o Svizzera), deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo ove risiede.In definitiva, un certificato di residenza fiscale inesatto, è costitutivo di Frode fiscale.Il mondo dei furbi si restringe. E' un buon segnale: AVANTI TUTTA.
www.giovannifalcone.it(1) ACCORDOtra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessiLA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito designata «Comunità»,eLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito designata «Svizzera»,o «le parti contraenti»HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:Articolo 1Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori svizzeri1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettiviquali vengono definiti all'articolo 4, che sono residenti in unoStato membro dell'Unione europea, di seguito designato «Statomembro», da un agente pagatore stabilito sul territorio dellaSvizzera sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo2 del presente articolo e dall'articolo 2, a una ritenuta sull'importodel pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta èpari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data diapplicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti treanni e successivamente al 35 %.2. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta sopra indicatai pagamenti di interessi generati da crediti nei confronti didebitori che sono residenti in Svizzera, o da crediti corrispondentia debiti contratti per le necessità di stabili organizzazionidi soggetti non residenti che siano situate in Svizzera. Ai fini delpresente accordo, il termine «stabile organizzazione» ha il significatoche gli viene attribuito dalla convenzione in materia didoppia imposizione in vigore tra la Svizzera e lo Stato di residenzadel debitore. In assenza di tale convenzione, per «stabileorganizzazione» s'intende una sede fissa attraverso la quale sisvolge in tutto o in parte l'attività di un debitore.3. Tuttavia, qualora la Svizzera riduca a una percentuale inferioreal 35 % l'aliquota della sua imposta preventiva prelevatasui pagamenti di interessi di fonte svizzera effettuati a personefisiche residenti in uno Stato membro, essa preleverà una ritenutasu tali pagamenti di interessi. Il livello di detta ritenuta saràpari alla differenza tra il livello della ritenuta di cui al paragrafo1 del presente articolo e la nuova aliquota dell'imposta preventiva,ma non può essere superiore al livello stabilito al medesimoparagrafo 1.Qualora la Svizzera restringa il campo d'applicazione della suanormativa riguardante l'imposta preventiva prelevata sui pagamentidi interessi effettuati a persone fisiche residenti in unoStato membro, i pagamenti di interessi così esentati dal pagamentodell'imposta preventiva saranno assoggettati al prelievodi una ritenuta alle aliquote di cui al paragrafo 1 del presentearticolo.4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli interessipagati dai fondi di investimento svizzeri che al momentodell'entrata in vigore del presente accordo o in data successivasiano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamenti daessi corrisposti a persone fisiche residenti in uno Stato membro.5. La Svizzera adotta gli opportuni provvedimenti al fine digarantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presenteaccordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territoriodella Svizzera e prevede in particolare le misure applicabiliin materia procedurale e sanzionatoria.Articolo 2Divulgazione volontaria1. La Svizzera stabilisce una procedura che consente al beneficiarioeffettivo, quale viene definito all'articolo 4, di evitare ilprelievo della ritenuta di cui all'articolo 1 mediante espressaautorizzazione al suo agente pagatore in Svizzera a comunicarei pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato.L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versatidal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiarioeffettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo leseguenti informazioni:a) l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite inconformità dell'articolo 5;b) la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore;c) il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, inassenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di creditoche genera gli interessi; eIT L 385/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004d) l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'articolo3.3. L'autorità competente della Svizzera comunica le informazionidi cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Statomembro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazionisono automatiche e hanno luogo almeno una voltaall'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscalein Svizzera, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durantetale anno.4. Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura didivulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscalidel suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma dipagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore svizzero,tali redditi sono soggetti a tassazione nel suddetto Statomembro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti intale Stato membro.Articolo 3Base imponibile della ritenuta1. L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all'articolo 1,paragrafo 1, nel modo seguente:a) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati oaccreditati;b) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o deiredditi contemplati da dette lettere;c) per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessicontemplato da detta lettera.2. Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmenteal periodo di detenzione del credito da parte delbeneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni insuo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinareil periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiarioeffettivo sia stato detentore del credito per tutta la suadurata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca provedella data di acquisizione.3. Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presenteaccordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontatedall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presentearticolo.4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate le disposizionidell'articolo 1, paragrafo 2.Articolo 4Definizione del beneficiario effettivo1. Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiarioeffettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamentodi interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale èattribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostridi non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione,tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non èconsiderata il beneficiario effettivo quando:a) agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppureb) agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimentoo un organismo paragonabile o equivalente perl'investimento collettivo in titoli; oppurec) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiarioeffettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identitàe il suo Stato di residenza.2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondole quali la persona fisica che percepisce un pagamento diinteressi o a favore della quale è attribuito un pagamento diinteressi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso siadopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiarioeffettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiarioeffettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopracome beneficiario effettivo.Articolo 5Identità e residenza dei beneficiari effettiviPer determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo,quale viene definito all'articolo 4, l'agente pagatore annota cognome,nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizionidi legge della Confederazione svizzera sul riciclaggio didenaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazionicondotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1ogennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaportoo una carta d'identità ufficiale rilasciati da uno Statomembro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diversodagli Stati membri o dalla Svizzera, la residenza è stabilitamediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autoritàcompetente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essereresidente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, loStato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documentod'identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/31Articolo 6Definizione dell'agente pagatoreAi fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Svizzera siintendono le banche a norma della legislazione bancaria svizzera,gli operatori in titoli a norma della legislazione federalesulle attività di borsa e di negoziazione di titoli, le personefisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le societàdi persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, ancheoccasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono,investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenentia terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuisconoun pagamento di interessi.Articolo 7Definizione del pagamento di interessi1. Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» siintendono:a) gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a creditidi qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositifiduciari da agenti pagatori svizzeri a favore di beneficiarieffettivi quali vengono definiti all'articolo 4, garantiti o nonda ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazioneagli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli deldebito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivicompresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, maad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che nonagiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di moranon costituiscono pagamenti di interessi;b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborsoo al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente otramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, inmateria di tassazioni dei redditi da risparmio sotto formadi pagamento di interessi, di seguito nominata «la direttiva»,distribuiti da:i) organismi di investimento collettivo domiciliati in unoStato membro;ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitanol'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttivae che ne informano l'agente pagatore;iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuoridel territorio delle parti contraenti;iv) fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entratain vigore del presente accordo o in data successivasiano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamentida essi corrisposti a persone fisiche residenti inuno Stato membro;d) redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dipartecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, sequesti ultimi investono, direttamente o indirettamente attraversoaltri organismi di investimento collettivo o entità menzionatedi seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimonialein crediti di cui alla lettera a):i) organismi di investimento collettivo domiciliati in unoStato membro;ii) entità domiciliate in uno Stato membro che esercitanol'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttivae ne informano l'agente pagatore;iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuoridel territorio delle parti contraenti;iv) fondi di investimento svizzeri che al momento dell'entratain vigore del presente accordo o in data successivasiano esentati dall'imposta preventiva svizzera sui pagamentida essi corrisposti a persone fisiche residenti inuno Stato membro.2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché unagente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzionedel reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importototale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché unagente pagatore non dispone di informazioni circa la percentualedell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazionio quote contemplate da detta lettera d), tale percentualesi considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatorenon sia in grado di determinare l'importo del redditorealizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si consideraequivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscattodelle partecipazioni o quote.4. Il reddito derivante dagli organismi o entità che hannoinvestito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti,ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non è considerato unpagamento di interessi ai fini del paragrafo 1, lettere c) e d).5. La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011.6. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo4 sono determinate con riguardo alla politica di investimentoesposta nel regolamento del fondo o nei documenticostitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenzadi tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivopatrimoniale di tali organismi o entità.IT L 385/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004Articolo 8Ripartizione del gettito fiscale1. La Svizzera trattiene il 25 % del gettito generato dallaritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % ditale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiarioeffettivo.2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unicoversamento per ciascuno Stato membro, al più tardi entro i seimesi successivi al termine dell'anno fiscale in Svizzera.Articolo 9Eliminazione delle doppie imposizioni1. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sonostati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore inSvizzera, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha laresidenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'impostapari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenutasupera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazionenazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenutaè stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiarioeffettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importodi ritenuta eccedente l'imposta dovuta.2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sonostati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta previstadal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiarioeffettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiarioun credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo lalegislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppieimposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputateprima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1.Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenzafiscale accetta, quali idonei elementi di prova dell'assoggettamentoall'imposta o ritenuta, i certificati rilasciati dagli agentipagatori svizzeri, fermo restando che l'autorità competente delloStato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenzafiscale è abilitata a ottenere dall'autorità competente della Svizzeragli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate neicertificati rilasciati dagli agenti pagatori svizzeri.3. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha laresidenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'impostadi cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta dicui all'articolo 1.Articolo 10Scambio di informazioni1. Le autorità competenti della Svizzera e di ciascuno degliStati membri si scambiano informazioni sui comportamenti checostituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Statointerpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplatidal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendonounicamente le violazioni che presentano lo stesso livellodi illiceità della frode fiscale quale definita dalla legislazionedello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamentegiustificata, lo Stato interpellato fornisce le informazioni riguardantii comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbeesaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Nell'ambitodel campo di applicazione dello scambio di informazioni,quale definito dal presente paragrafo, le informazionivengono scambiate in conformità alle procedure stabilite dalleconvenzioni in materia di doppia imposizione in vigore tra laSvizzera e gli Stati membri interessati; il trattamento confidenzialedi tali informazioni è assicurato nei modi previsti da taliconvenzioni.2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni inrisposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i terminidi prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedentein luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato.3. Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richiestequalora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto cheil comportamento in questione costituisca una frode fiscale ouna violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente inmerito a una frode fiscale o a una violazione analoga possonofondarsi su:a) documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente,documenti aziendali, libri contabili o documentazionerelativa a conti bancari;b) testimonianze del contribuente;c) informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo,o da altre terze persone, che risultino suffragate da fontie/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili;oppured) elementi di prova indiziari.4. La Svizzera avvia negoziati bilaterali con ciascuno degliStati membri onde definire singole categorie di casi che ricadononelle violazioni analoghe in conformità con le proceduredi imposizione fiscale in vigore in ciascuno di tali Stati.Articolo 11Autorità competentiAi fini del presente accordo per autorità competenti si intendonole autorità pubbliche elencate nell'allegato I.Articolo 12ConsultazioniQualora sorgano controversie tra l'autorità competente dellaSvizzera e una o più delle altre autorità competenti di cuiall'articolo 11 del presente accordo sull'interpretazione o sull'applicazionedi tale accordo, le autorità competenti interessate siadoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Essecomunicano immediatamente alla Commissione europea e alleautorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loroconsultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti,la Commissione europea può partecipare alle consultazioniquando queste implicano questioni interpretative.IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/33Articolo 13Riesame1. Le parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni odietro richiesta di una parte contraente, allo scopo di esaminaree, se le parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare ilfunzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutaregli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro unmese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile.2. Alla luce di tale riesame e valutazione, le parti contraentipossono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifichedel presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenutisul piano internazionale.3. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella pienaapplicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, le parti contraenti siconsultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche delpresente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sulpiano internazionale.4. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3,ciascuna parte contraente comunica all'altra parte contraentegli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul correttofunzionamento del presente accordo, ivi compresi eventualiaccordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delleparti contraenti e uno Stato terzo.Articolo 14Relazione con le convenzioni bilaterali in materia didoppia imposizioneLe disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizionetra la Svizzera e gli Stati membri non ostano al prelievodella ritenuta prevista dal presente accordo.Articolo 15Pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste inSvizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione dellefrodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o diaccordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figliealle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nelloStato d'origine allorché:? la società madre detiene direttamente almeno il 25 % delcapitale della società figlia per un minimo di due anni, e? una delle due società ha la residenza fiscale in uno Statomembro e l'altra società ha la residenza fiscale in Svizzera, e? nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno Statoterzo sulla base di un accordo in materia di doppia imposizionecon tale Stato terzo, e? entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugliutili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambeadottano la forma di una società di capitali (1).L'Estonia può tuttavia, finché assoggetta all'imposta sul redditogli utili distribuiti senza tassare gli utili non distribuiti, e comunquenon oltre il 31 dicembre 2008, mantenere tale imposizionesugli utili distribuiti da filiali estoni alle loro societàmadri stabilite in Svizzera.2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste inSvizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione dellefrodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o diaccordi internazionali, i pagamenti di interessi e di canoni effettuatitra società consociate o le loro stabili organizzazioninon sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d'origineallorché:? tali società sono collegate da una partecipazione diretta minimapari al 25 % per almeno due anni o sono entrambedetenute da una terza società che detiene direttamente almenoil 25 % del capitale tanto della prima come dellaseconda società per un minimo di due anni, e? una delle società ha la residenza fiscale, o una stabile organizzazioneè situata, in uno Stato membro e l'altra societàha la residenza fiscale, o l'altra stabile organizzazione èsituata, in Svizzera, e? nessuna delle società ha la residenza fiscale e nessuna dellestabili organizzazioni è situata, in uno Stato terzo sulla basedi un accordo in materia di doppia imposizione con taleStato terzo, e? tutte le società sono assoggettate all'imposta diretta sugliutili delle società senza beneficiare di esenzioni, in particolarecon riguardo ai pagamenti di interessi e di canoni eadottano la forma di una società di capitali (1).Tuttavia, nei casi in cui la direttiva 2003/49/CE del Consiglio,del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabileai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociatedi Stati membri diversi, stabilisce un periodo transitorioper quanto riguarda un determinato Stato membro, è unicamentesui pagamenti di interessi e di canoni avvenuti dopo iltermine di tale periodo che questo Stato membro garantiscel'applicazione delle disposizioni di cui sopra.IT L 385/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004(1) Per quanto attiene alla Svizzera, la definizione «società di capitali»copre le seguenti forme giuridiche:? société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,? société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschrânkterHaftung/società a responsabilità limitata,? société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.3. Restano impregiudicati gli accordi sulla doppia imposizionein vigore tra la Svizzera e gli Stati membri che, all'attodella conclusione del presente accordo, prevedono un trattamentofiscale più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessie canoni.Articolo 16Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (1)1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordoe fino a quando almeno uno Stato membro continuianch'esso ad applicare disposizioni analoghe, al più tardi finoal 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionalie gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per laprima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospettooriginario delle condizioni di emissione sia stato approvatoprima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione,non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo1, lettera a), del presente accordo se la loro emissione nonviene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continuianch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni delpresente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:? che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connessorimborso anticipato, e? se l'agente pagatore, quale definito all'articolo 6, è stabilitoin Svizzera, e? se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, oattribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficiodi, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizionianaloghe, le disposizioni del presente articolo continuanoad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:? che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connessorimborso anticipato, e? se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito inSvizzera, e? se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, oattribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficiodi, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cuisopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agiscein qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto daun trattato internazionale (enti elencati nell'allegato II del presenteaccordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo taledata, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissioneoriginaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un creditoai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cuisopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dalquarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo taledata, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell'articolo7, paragrafo 1, lettera a).2. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che laSvizzera e gli Stati membri continuino a prelevare un'impostasui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui alparagrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.Articolo 17Firma, entrata in vigore e durata di validità1. Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazionedelle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure.Le parti contraenti si notificano l'un l'altra l'avvenuto completamentodi tali procedure. L'accordo entra in vigore il primogiorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali dellaSvizzera e degli obblighi di cui alla legislazione comunitariache loro incombono riguardo alla conclusione di accordi internazionali,e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Svizzerae, ove appropriato, la Comunità europea provvedono all'effettivaattuazione e applicazione del presente accordo dalladata del 1o gennaio 2005 e si notificano l'un l'altra l'avvenutaattuazione e applicazione.3. Il presente accordo rimane in vigore fino a quando nonviene denunciato da una parte contraente.4. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordomediante notifica all'altra. In tal caso, l'accordo cessa diessere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.Articolo 18Applicazione e sospensione dell'applicazione1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozionee attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degliStati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Questionieconomiche e finanziarie) al Consiglio europeo di SantaMaria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamenteda parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein,Monaco e San Marino, di misure conformi o equivalenti aquelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, fattaeccezione per le misure contenute nell'articolo 15 del presenteaccordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/35(1) Come nella direttiva, queste disposizioni transitorie si applicano ancheai titoli di credito negoziabili posseduti da organismi di investimentocollettivo.2. Le parti contraenti decidono di comune accordo, almenosei mesi prima della data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, serisulta soddisfatta la condizione stabilita al paragrafo 1 riguardoalle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesiterzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora leparti contraenti decidano che tale condizione non risulta soddisfatta,esse adottano di comune accordo una nuova data ai finidelle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2.3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, l'articolo 15 entra in applicazionecon riguardo alla Spagna solo quando entrerà in vigoreun accordo bilaterale tra il Regno di Spagna e la Svizzera inmerito allo scambio di informazioni su richiesta per tutti i casi,perseguiti in sede amministrativa, civile o penale, che costituisconofrode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato,o per le violazioni analoghe, relativamente a redditi nonsoggetti alle disposizioni del presente accordo ma alle disposizionidi una convenzione tra la Spagna e la Svizzera in materiadi eliminazione della doppia imposizione sul reddito e il capitale.4. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, intutto o in parte, da ciascuna delle parti contraenti con effettoimmediato mediante notifica all'altra parte qualora la direttivacessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamenteo definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovveroqualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativadi recepimento della direttiva.5. Ciascuna delle parti contraenti può sospendere l'applicazionedel presente accordo mediante notifica all'altra parte qualorauno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessidi applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensionedell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo ladata della notifica. L'applicazione del presente accordo riprendequando le misure sono riattivate.Articolo 19Crediti e saldo finale1. L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte,dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati icrediti delle singole persone fisiche conformemente a quantodisposto dall'articolo 9.2. Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, la Svizzerastabilirà un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazionedel presente accordo ed effettuerà un pagamento asaldo agli Stati membri.Articolo 20Campo d'applicazione territorialeIl presente accordo si applica da una parte ai territori cui siapplica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioniin esso indicate, e, dall'altra, al territorio della Svizzera.Articolo 21Allegati1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.2. L'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I puòessere modificato mediante una semplice notifica all'altra partecontraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l'autoritàdi cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunitàper quanto riguarda le altre autorità.L'elenco degli enti collegati di cui all'allegato II può essere modificatoper mutuo consenso.Articolo 22Lingue1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, nellelingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca,slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testofacente ugualmente fede.2. La versione in lingua maltese del presente accordo saràautenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio dilettere. Essa farà ugualmente fede alle stesse condizioni dellelingue di cui al paragrafo 1.IT L 385/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.NA DŮKAZ ČEHO? připojili ní?e podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσασυμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstīju?as ?o nolīgumu.TAI PALIUDYDAMI, ?į Susitarimą pasira?ė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebbengeplaatst.W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani poobla?čenci podpisali ta sporazum.TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.V Lucemburku dne dvacátého ?estého října dva tisíce čtyři.Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.Luksemburgā, divi tūksto?i ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvide?imt ?e?tą dieną Liuksemburge.Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.V Luxemburgu dvadsiateho ?iesteho októbra dvetisíc?tyri.V Luxembourgu, dne ?estindvajsetega oktobra leta dva tisoč ?tiri.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/37Por la Comunidad EuropeaZa Evropské společenstvíFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftEuroopa Ühenduse nimelΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaEiropas Kopienas vārdāEuropos bendrijos varduaz Európai Közösség részérőlGħall-Komunità EwropeaVoor de Europese GemeenschapW imieniu Wspólnoty EuropejskiejPela Comunidade EuropeiaZa Európske spoločenstvoza Evropsko skupnostEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnarFür die Schweizerische EidgenossenschaftPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraIT L 385/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004ALLEGATO IELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTISono considerate «autorità competenti» ai fini del presente accordo:a) in Svizzera: Le Directeur de l'Administration fédérale des contributions/Der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo procuratore o agente;b) nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato;c) nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato;d) nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato;e) nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato;f) nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato;g) nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός των Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;h) nel Regno di Spagna: El Ministro de Hacienda o un rappresentante autorizzato;i) nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato;j) in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato;k) nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato;l) nella Repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato;m) nella Repubblica di Lettonia: Finan?u ministrs o un rappresentante autorizzato;n) nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato;o) nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazionedell'articolo 10, l'autorità competente è Le Procureur Général d'État luxembourgeois;p) nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato;q) nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato;r) nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato;s) nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato;t) nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato;u) nella Repubblica del Portogallo: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato;v) nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato;w) nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato;x) nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato;y) nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato;z) nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume larappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e leautorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità agli Accordi conclusi con riguardo alleautorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Statimembri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata alla Svizzera dalSegretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.IT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/39ALLEGATO IIELENCO DEGLI ENTI COLLEGATIAi fini dell'articolo 16 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce inqualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:BelgioVlaams Gewest (Regione fiamminga)Région wallonne (Regione vallone)Région de Bruxelles Capitale/Brussels Hoofdstedelïjk Jewest (Regione di Bruxelles-capitale)Communauté française (Comunità francese)Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft) (Comunità di lingua tedesca)SpagnaXunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma delle Navarra)Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)GreciaΟργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)IT L 385/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004FranciaLa Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Cassa di ammortamento del debito sociale)L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo)Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese)Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade)Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi)Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)ItaliaRegioniProvinceComuniCassa depositi e prestitiLettoniaPa?valdības (governi locali)Poloniagminy (comuni)powiaty (distretti)województwa (province)związki gmin (associazioni di comuni)powiatów (associazione di distretti)województw (associazione di province)miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia)Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)PortogalloRegião Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)ComuniSlovacchiamestá a obce (municipalità)?eleznice Slovenskej republiky (Società delle ferrovie slovacche Slovak Railway Company)?tátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione viaria)Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)Vodohospodárska výstavba (Società per la costruzione delle dighe)ENTI INTERNAZIONALI:Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppoBanca europea per gli investimentiIT 29.12.2004 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385/41Banca asiatica di sviluppoBanca africana di sviluppoBanca mondiale/BIRS/FMISocietà finanziaria internazionaleBanca interamericana di sviluppoFondo di sviluppo sociale del Consiglio d'EuropaEuratomComunità europeaSocietà di sviluppo andinaEurofimaComunità europea del carbone e dell'acciaioBanca nordica di investimentoBanca di sviluppo dei CaraibiLe disposizioni dell'articolo 16 lasciano impregiudicati eventuali obblighi internazionali assunti dalle parti contraenti neiriguardi dei summenzionati enti internazionali.ENTI DEGLI STATI TERZI:Enti che soddisfano i seguenti criteri:1) L'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.2) Detto ente pubblico è una entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attivitàconsistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficiodella collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.3) Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di credito.4) Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato inconnessione alla previsione di clausole di «gross-up».IT L 385/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29.12.2004(2) Lotta all'evasione fiscale ?cominciamo dall'estero?In futuro, per scongiurare lo ?Scudo fiscale? della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 Stati membri dell'Unione Europea, fin dal giugno 2003, all'unanimità, approvarono la Direttiva dell'Euroritenuta sul risparmio (1).Di cosa si tratta?Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005, gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte degli Intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Poste etc.) a favore di cittadini ?Non residenti?, dovranno essere comunicati allo Stato membro di residenza fiscale del titolare dei redditi da risparmio.?continua.. su www.giovannifalcone.it Data: 22/11/2005
Autore: Giovanni Falcone